Calcolo degli oneri di sicurezza aziendali in appalto di servizi quando il DUVRI non contempla rischi da interferenze
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Pietro Salomone
QuesitiSi fa l'ipotesi dell'affidamento d'incarico a professionista esterno per redigere un progetto di un'opera pubblica, il cui compenso deve essere determinato sulla base di quanto prescritto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. Il progetto da redigere consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva, ma il tutto raggruppato in un unico progetto, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che permette l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. Di fatto, però, molti degli elaborati progettuali corrispondenti alle singole prestazioni previste dal D.M. 17/06/2016 verranno prodotti una sola volta: è il caso, per esempio, della relazione progettuale, del computo metrico estimativo, del Capitolato Speciale d'Appalto, così come degli elaborati grafici e di tutto quello che, analogamente, comporrà il progetto. Esistono invece prestazioni che devono essere incluse (in ossequio al principio enunciato dall'art. 23, c. 4 del D.lgs. 50/2016 secondo cui il livello successivo deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso) e che, nella fattispecie, sono presenti solo fra quelle del progetto definitivo. Si consideri, per esempio, il caso della prestazione "rilievi dei manufatti". A parere dello scrivente, le singole prestazioni professionali da applicare devono essere considerate una sola volta. Per es., nel caso della Relazione progettuale, nel calcolo, si ritiene di considerare solo il parametro QbIII.01 (Relazione generale e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi), della Fase Prestazionale "Progettazione esecutiva", in quanto il professionista redigerà un'unica relazione e, quindi, si ritiene corretto che il calcolo economico sia fatto una sola volta. Analogamente per tutto quant'altro compone il progetto, riconoscendo comunque eventuali prestazioni contemplate esclusivamente nella Fase Prestazionale "Progettazione Definitiva" (come ad es. nel caso delle attività di rilievo dei manufatti). Il professionista afferma, invece, che, pur producendo degli elaborati progettuali una sola volta, dovendo inglobare in tali elaborati anche gli elementi previsti per il livello omesso, il calcolo della sua parcella debba essere fatto come se egli dovesse realmente produrre i due progetti (definitivo ed esecutivo). Ciò comporta una grande diversità nel calcolo dell'onorario professionale. Si richiede, quindi, un parere e l'indicazione di eventuali fonti giurisprudenziali che siano intervenute a dirimere la questione.
L’art.24 comma 4 recita “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”
Pertanto il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso (rilevi etc.) ed il relativo calcolo della parcella effettuato ai sensi del DM del 17 giugno 2016, dovrà tener conto di tutti gli elaborati progettuali del progetto esecutivo e di quelli previsti per il livello omesso.
Infatti, ai sensi dell’art.4 del DM 17 giugno 2016, Il compenso “CP” è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera” V”, il parametro “G” corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro “Q” corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base “P”, secondo l'espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Qi×P)
Pertanto gli elaborati progettuali previsti nel progetto definitivo e non previsti nel progetto esecutivo potranno essere oggetto di compenso, mentre quelli previsti sia nel progetto definitivo che esecutivo dovranno essere liquidati per la specifica singola prestazione.
Fondamentale è esplicitare nell’elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara in particolare rappresentare nel calcolo della parcella, le singole specifiche prestazioni Qi in modo tale da mettere a conoscenza il progettista sulle esclusive prestazioni specifiche richieste.
Inoltre preme sottolineare l’importanza della qualità progettuale che esula dal redigere uno stesso elaborato con due diversi livelli di approfondimento, infatti la lettura del combinato disposto dell’art. 24 comma 4 e l’art.1 comma 3 del DM 17/06/2016 prevede che i corrispettivi del DM 17/06/2016 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento e che è’ consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
A maggior tutela del RUP è possibile richiedere, inoltre, un parere di congruità sulla parcella, da parte del Consiglio dell'ordine professionale ai sensi della legge n. 1395/1923.
8 febbraio 2022 Pietro Salomone
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3941, sintomo n. 3997
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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