Annullamento in autotutela cambio residenza

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
12 Febbraio 2022

Famiglia chiede il cambio di residenza (il 19/10/2021) all'interno del comune dichiarando, senza specificarne gli estremi di registrazione, di avere un contratto di affitto. La pratica è stata conclusa e solo oggi scopriamo che l'alloggio per il quale è stato dichiarato il contratto di affitto è un alloggio popolare per il quale necessitava autorizzazione da parte dell'ente proprietario.

Si può procedere con l'annullamento in autotutela e come procedere?

Risposta

L'articolo 5  della legge 80/2014 reca norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili.

In particolare il comma 1 prevede, tra l'altro, che chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

In pratica chi occupa abusivamente un appartamento non potrà ottenere gli allacciamenti di acqua e gas e non potrà vedersi riconosciuta dal comune la residenza in quell'alloggio.

Ora, prescindendo dai legittimi dubbi su una norma che riterrei al limite dell’incostituzionalità, occorre chiarire che la richiesta del contratto di affitto da parte dell’ufficiale d’anagrafe è una conditio sine qua non per poter procedere all’iscrizione anagrafica (anche se il contratto non è ancora registrato). Quindi l’ufficio non ha comunque ottemperato alla norma di legge che lo prevede.

Se la richiesta di residenza fosse stata supportata dal contratto d’affitto non ci sarebbero stati dubbi nel ritenere che le condizioni per procedere all’iscrizione (dimora abituale accertata e regolamento anagrafico applicato) erano sufficienti a prescindere dall’autorizzazione dell’ente gestore dell’immobile.

Per il caso prospettato parliamo di un’occupazione palesemente abusiva in quanto l’interessato, si presume con dolo, ha dichiarato di occupare regolarmente l’alloggio senza specificare che si trattava di un alloggio di edilizia popolare (ed in ogni caso mi pare di capire che non gli sia stato neppure chiesto), per il quale necessita, in linea generale salvo i casi di cui sopra detto, di un’autorizzazione da parte dell’ente che gestisce tale patrimonio immobiliare. Sempre, a pratica conclusa, sono obbligatorie le comunicazioni previste dalla legge241/90.

Concludo affermando che ben l’ufficio può agire in autotutela, anche se, personalmente, ritengo che i residenti ben difficilmente libereranno l’alloggio salvo uno sgombero ordinato dal giudice.

9 febbraio 2021           Roberto Gimigliano

 

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