Un nuovo passo verso l’uniforme gestione del servizio rifiuti

Il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani - TQRIF di ARERA

Servizi Comunali TARI
di D'Aprano Luigi
09 Febbraio 2022

Con la delibera n. 15/2022 l’Autorità di regolazione del settore rifiuti mette un ulteriore tassello nel puzzle di riordino del settore. Il processo innovativo cominciato nel 2020 con la determinazione dei costi ammessi al prelievo tariffario (MTR1) e con gli adempimenti concernenti la trasparenza delle informazioni a favore degli utenti, prosegue oggi con i criteri da adottare per il quadriennio 2022-2025 (MTR2) nella stesura dei Piani economico-finanziari e con la definizione dei livelli qualitativi standard da assicurare nel settore.

Cosa
La delibera n. 15/2022 completa il quadro normativo di riferimento, volto al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ARERA dalla legge 205/2017, comma 527:

  1. definizione dei livelli di qualità dei servizi, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
  2. diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
  3. predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.

Con il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF), l’ARERA invita i gestori dei servizi di raccolta e di gestione delle tariffe, ad adeguare i propri livelli qualitativi di servizio a standard minimi, destinati ad erogare un servizio maggiormente efficacie ed efficiente ai diretti fruitori. Il concetto di qualità, anche se può sembrare innovativo per il servizio rifiuti, rappresenta in realtà la realizzazione di procedure già ampiamente diffuse negli altri settori di erogazione di pubblici servizi a rilevanza economica.

Quando
La citata delibera prevede che il TQRIF si applichi dal 1° gennaio 2023 e che entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determini gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella seguente matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito.

 

 

Individuato il livello qualitativo minimo di appartenenza, nell’art. 53 della delibera n. 15/2022 sono riportati gli obiettivi che ogni gestore deve raggiungere, ferma restando la possibilità per ogni singolo ETC di fissare ulteriori obiettivi qualitativi.

Termini stringenti per l’approvazione del PEF
Il 31 marzo 2022 è il termine di scadenza sia per l’approvazione delle tariffe TARI, e pertanto del PEF, il quale in base alle nuove disposizioni, dovrebbe contenere anche gli eventuali maggiori costi per l’adeguamento agli standard minimi voluti dall’ARERA, ma è anche il termine entro il quale l’ETC dovrà indicare in quale quadrante e, quindi, quali livelli di qualità, intende far raggiungere ai propri gestori. Si desume, pertanto, che la necessità di dissociare i due termini debba portare a concedere un tempo maggiore per la stesura dei PEF.

Come
La lettura del testo della delibera n. 15/2022 e del suo allegato, deve essere necessariamente preceduta dalla considerazione che l’Autorità legifera ipotizzando una platea di aziende di erogazione del servizio, dimenticando che nella gran parte dei territori vige ancora un prelievo di natura tributaria e che è il Comune a svolgere l’attività di gestione delle tariffe, oltre che ad essere spesse volte l’ETC stesso. Fatta tale premessa, occorre valutare come si inseriscono le nuove disposizioni all’interno del dettato normativo esistente che disciplina la Tassa sui Rifiuti, tralasciando la parte relativa alla gestione del servizio di raccolta, di specifica competenza del relativo erogatore. Soprattutto è importante sottolineare come le nuove procedure, si incastrino all’interno della normativa, colmando ed integrando ciò che normalmente veniva lasciato alla potestà regolamentare del Comune e che, pertanto, in virtù di quanto deciso dall’ARERA, dovrà necessariamente portare all’aggiornamento dei regolamenti comunali entro la fine del corrente anno.

Attivazione, variazione e cancellazione del servizio rifiuti da parte dell’utente

Secondo la nuove disposizioni, la richiesta di attivazione del servizio, ovvero la dichiarazione, deve essere presentata dall’utente al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
È fatta salva la facoltà per l’Ente territorialmente competente di prevedere, nelle gestioni in tariffazione puntuale, un termine per la presentazione della richiesta di attivazione del servizio più stringente, ma comunque non inferiore a trenta giorni solari.
Medesimo termine viene previsto per le variazioni e per le cessazioni, con le uniche eccezioni che la comunicazione per l’uscita dalla privativa resta confermata al 30 giugno di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo e che le utenze non domestiche che avviano autonomamente al recupero, in tutto o in parte, i propri rifiuti urbani presentano la richiesta di riduzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro i 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Termini di presentazione della dichiarazione ai fini TARI
La legge 147/2013 prevede l’obbligo dichiarativo ai fini TARI entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione, mentre nulla afferma circa i termini di efficacia della dichiarazione stessa. Tali aspetti erano normalmente sanciti dal regolamento comunale in base alla modalità operativa che il Comune voleva darsi. Ora i regolamenti vanno adeguati ed uniformati a quanto disposto dall’Autorità. Molte volte, anche il termine dichiarativo è stato oggetto di diversa regolamentazione da parte del Comune, per cui è possibile ritenere ugualmente legittima la disposizione dell’Autorità in tal senso. Unico problema è comprendere se colui che non dichiara entro i 90 giorni, ma vi provvede entro il 30 giugno dell’anno successivo, incorra nella violazione di omessa dichiarazione o meno.
Nel dubbio normativo, si ritiene di poter affermare che il termine di cui alla legge 147/2013 resta valido per l’adempimento ai fini tributari, per cui non è sanzionabile colui che eventualmente presenti dichiarazione oltre il termine dei 90 giorni dalla variazione stessa, mentre commette violazione sanzionabile se supera il termine del 30 giugno dell’anno successivo.

Modalità di pagamento e riscossione della TARI
Ulteriori disposizioni vengono fornite relativamente alle modalità di pagamento e riscossione del tributo collegato al servizio di raccolta dei rifiuti. Viene infatti stabilito che:

  1. il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Tale termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un’unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Occorre rilevare al riguardo che il termine imposto contrasta con lo statuto del contribuente che, invece, prevede che ogni adempimento da parte del contribuente dovrebbe avere un termine non inferiore a 60 giorni;
  2. il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto per la fruizione del servizio. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all’utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l’utilizzo di detta modalità. Con questa disposizione, l’ARERA non viola la legge che, effettivamente, al comma 688 della legge 147/2013, prevede tutte le possibili forme di pagamento, ma va sicuramente in contrasto con la volontà legislativa di imporre anche per la TARI il solo pagamento a mezzo pagoPA. È, infatti, noto che il c.d. nodo dei pagamenti, almeno per ora, è un canale di pagamento a titolo oneroso, mentre il modello F24 è gratuito per il contribuente;
  3. il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all’anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della Delibera 444/2019, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l’Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre. Inoltre, in presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all’utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un’unica soluzione (disposizione esattamente identica a quella prevista per la TARI dal comma 688 della legge 147/2013);
  4. l’art. 27 del TQRIF, infine, colma la lacuna normativa relativa all’assenza di disposizioni in merito alla dilazione dei documenti di riscossione. La legge 160/2019 ha infatti disciplinato la dilazione per gli avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni fiscali, come il d.p.r. 602/1973 disciplina quelli relativi alle cartelle di pagamento, ma non esisteva una norma che disciplinasse la dilazione per gli avvisi di pagamento, lasciando il compito di prevedere tali disposizioni al regolamento comunale. In particolare, per quanto riguarda le dilazioni viene stabilito che:
  1. si deve garantire ai contribuenti la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate inserite nel documento di riscossione, individuando anche i requisiti di coloro che possono beneficiarne:
  • utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  • ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
  • qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
  1. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto e l’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
  2. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
  3. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
  • degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
  • degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Articolo di Luigi D’Aprano

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