MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani - TQRIF di ARERA
Servizi Comunali TARICon la delibera n. 15/2022 l’Autorità di regolazione del settore rifiuti mette un ulteriore tassello nel puzzle di riordino del settore. Il processo innovativo cominciato nel 2020 con la determinazione dei costi ammessi al prelievo tariffario (MTR1) e con gli adempimenti concernenti la trasparenza delle informazioni a favore degli utenti, prosegue oggi con i criteri da adottare per il quadriennio 2022-2025 (MTR2) nella stesura dei Piani economico-finanziari e con la definizione dei livelli qualitativi standard da assicurare nel settore.
Cosa
La delibera n. 15/2022 completa il quadro normativo di riferimento, volto al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ARERA dalla legge 205/2017, comma 527:
Con il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF), l’ARERA invita i gestori dei servizi di raccolta e di gestione delle tariffe, ad adeguare i propri livelli qualitativi di servizio a standard minimi, destinati ad erogare un servizio maggiormente efficacie ed efficiente ai diretti fruitori. Il concetto di qualità, anche se può sembrare innovativo per il servizio rifiuti, rappresenta in realtà la realizzazione di procedure già ampiamente diffuse negli altri settori di erogazione di pubblici servizi a rilevanza economica.
Quando
La citata delibera prevede che il TQRIF si applichi dal 1° gennaio 2023 e che entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determini gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella seguente matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito.
Individuato il livello qualitativo minimo di appartenenza, nell’art. 53 della delibera n. 15/2022 sono riportati gli obiettivi che ogni gestore deve raggiungere, ferma restando la possibilità per ogni singolo ETC di fissare ulteriori obiettivi qualitativi.
Termini stringenti per l’approvazione del PEF
Il 31 marzo 2022 è il termine di scadenza sia per l’approvazione delle tariffe TARI, e pertanto del PEF, il quale in base alle nuove disposizioni, dovrebbe contenere anche gli eventuali maggiori costi per l’adeguamento agli standard minimi voluti dall’ARERA, ma è anche il termine entro il quale l’ETC dovrà indicare in quale quadrante e, quindi, quali livelli di qualità, intende far raggiungere ai propri gestori. Si desume, pertanto, che la necessità di dissociare i due termini debba portare a concedere un tempo maggiore per la stesura dei PEF.
Come
La lettura del testo della delibera n. 15/2022 e del suo allegato, deve essere necessariamente preceduta dalla considerazione che l’Autorità legifera ipotizzando una platea di aziende di erogazione del servizio, dimenticando che nella gran parte dei territori vige ancora un prelievo di natura tributaria e che è il Comune a svolgere l’attività di gestione delle tariffe, oltre che ad essere spesse volte l’ETC stesso. Fatta tale premessa, occorre valutare come si inseriscono le nuove disposizioni all’interno del dettato normativo esistente che disciplina la Tassa sui Rifiuti, tralasciando la parte relativa alla gestione del servizio di raccolta, di specifica competenza del relativo erogatore. Soprattutto è importante sottolineare come le nuove procedure, si incastrino all’interno della normativa, colmando ed integrando ciò che normalmente veniva lasciato alla potestà regolamentare del Comune e che, pertanto, in virtù di quanto deciso dall’ARERA, dovrà necessariamente portare all’aggiornamento dei regolamenti comunali entro la fine del corrente anno.
Attivazione, variazione e cancellazione del servizio rifiuti da parte dell’utente
Secondo la nuove disposizioni, la richiesta di attivazione del servizio, ovvero la dichiarazione, deve essere presentata dall’utente al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
È fatta salva la facoltà per l’Ente territorialmente competente di prevedere, nelle gestioni in tariffazione puntuale, un termine per la presentazione della richiesta di attivazione del servizio più stringente, ma comunque non inferiore a trenta giorni solari.
Medesimo termine viene previsto per le variazioni e per le cessazioni, con le uniche eccezioni che la comunicazione per l’uscita dalla privativa resta confermata al 30 giugno di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo e che le utenze non domestiche che avviano autonomamente al recupero, in tutto o in parte, i propri rifiuti urbani presentano la richiesta di riduzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro i 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Termini di presentazione della dichiarazione ai fini TARI
La legge 147/2013 prevede l’obbligo dichiarativo ai fini TARI entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione, mentre nulla afferma circa i termini di efficacia della dichiarazione stessa. Tali aspetti erano normalmente sanciti dal regolamento comunale in base alla modalità operativa che il Comune voleva darsi. Ora i regolamenti vanno adeguati ed uniformati a quanto disposto dall’Autorità. Molte volte, anche il termine dichiarativo è stato oggetto di diversa regolamentazione da parte del Comune, per cui è possibile ritenere ugualmente legittima la disposizione dell’Autorità in tal senso. Unico problema è comprendere se colui che non dichiara entro i 90 giorni, ma vi provvede entro il 30 giugno dell’anno successivo, incorra nella violazione di omessa dichiarazione o meno.
Nel dubbio normativo, si ritiene di poter affermare che il termine di cui alla legge 147/2013 resta valido per l’adempimento ai fini tributari, per cui non è sanzionabile colui che eventualmente presenti dichiarazione oltre il termine dei 90 giorni dalla variazione stessa, mentre commette violazione sanzionabile se supera il termine del 30 giugno dell’anno successivo.
Modalità di pagamento e riscossione della TARI
Ulteriori disposizioni vengono fornite relativamente alle modalità di pagamento e riscossione del tributo collegato al servizio di raccolta dei rifiuti. Viene infatti stabilito che:
Articolo di Luigi D’Aprano
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: