Affidamento urna cineraria

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
10 Febbraio 2022

Avrei necessità di un chiarimento relativamente all'istanza di affidamento dell'urna cineraria del padre presentata dalla figlia. Il padre è deceduto il 09/08/1993, quindi prima dell'emanazione della Legge 130 del 30/03/2001 e della L.R. Veneto nr. 18 del 04/03/2010.

Inizialmente era stata fatta formale richiesta di esumazione e seguente tumulazione dei resti in cella ossario.

Si chiede se, in tale situazione possa essere autorizzata o meno la richiesta della famiglia.

 

Risposta

Il quesito riguarda quindi un’istanza di affidamento dell’urna cineraria del padre presentata dalla figlia che fa seguito ad una precedente richiesta di esumazione e conseguente tumulazione dei resti in cella ossario.

Il primo dubbio da chiarire è se la prima richiesta sia stata presentata dalla figlia o da altro familiare abilitato a farlo e se le due istanze contengano profili di incompatibilità logica, al di là di un mero ripensamento sul tema. Inoltre, si suggerisce di far dichiarare che la volontà di affidamento dell’urna cineraria corrisponda a quella del defunto e che quest’ultimo non si sia espresso diversamente.

Ciò detto, nel nostro ordinamento, vale il principio del tempus regit actum ovvero che l'atto è regolato dalla legge vigente nel momento in cui è posto in essere; detta meglio, la locuzione tempus regit actum esprime un principio-guida del nostro ordinamento, in base al quale ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica.

Ne deriva, quindi, che andrà considerata la normativa vigente al momento della presentazione della seconda domanda, dando atto però che la prima istanza sia stata superata perché ritirata; il senso è di chiudere il primo procedimento amministrativo per trattare autonomamente il secondo.

7 febbraio 2022             Elena Conte

 

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