Scorrimento graduatoria per ulteriori assunzioni tempo determinato, dopo quelle previste nel PIAO
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'ente ha una graduatoria in essere per Istruttore Amministrativo C1. Ha già provveduto ad assumere la vincitrice a tempo pieno e indeterminato da maggio 2021.
Occorre conoscere, stante l'attuale mancanza di personale, se invece di bandire un ulteriore concorso con conseguenti spese gravanti sul bilancio, se può procedere ad attingere dalla graduatoria in essere l'idonea successiva alla vincitrice non essendo stata prevista la figura di cui oggi necessita prima dell'indizione del concorso in argomento.
Si specifica che sul punto ci sono orientamenti giurisprudenziali contrastanti della Corte dei Conti: un primo orientamento (minoritario) riferisce che è possibile procedere, il secondo orientamento (maggioritario) invece sostiene di no, in quanto il posto doveva essere previsto in pianta organica prima dell'indizione del concorso, ma l'Ente non poteva prevederlo prima.
L’art.17, comma 1-bis del milleproroghe 2020 DL 162/2019, dispone che “1-bis. Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Secondo l’ANCI, la disciplina prima richiamata consente agli enti locali, che intendano procedere ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano in deroga all'art. 91, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di cui al d.lgs. n.267/2000), ai sensi del quale per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangano efficaci per tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, con eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
Secondo la Corte dei conti (ad es., sez. contr. Sardegna, deliberazione n. 85/2020), il disposto normativo richiamato, consentendo agli Enti locali di disapplicare la disposizione dell’art. 91, comma 4, del TUEL, apre le porte alla possibilità di utilizzare le graduatorie anche per la copertura dei “posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso”; possibilità che urta con quella ratio tesa a scongiurare il pericolo di scorrimenti (e, di riflesso, di assunzioni) “ad personam”, la cui caratura non è sfuggita alla giurisprudenza contabile (tra le tante, deliberazione n. 28/2018/PAR Sezione regionale di controllo Umbria e deliberazione n. 72/2019/PAR Sezione regionale di controllo Puglia che rimarca come “la flessibilità annuale del fabbisogno del personale non appare inconciliabile con il divieto dell’art. 91, comma quarto, TUEL”) e ha indotto la giurisprudenza amministrativa a ritenere che “La regola (del divieto di procedere allo scorrimento delle graduatorie per la copertura di posti istituiti o trasformazione dopo l’indizione del concorso posta dall’art. 91 in commento) sebbene contenuta nella disciplina degli enti locali, risulta espressiva di un principio generale e, pertanto, trova applicazione comune anche alle altre amministrazioni pubbliche.” (Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 14/2011) essendo preminente l’esigenza di evitare che “le pubbliche amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica, al fine di assumere uno dei candidati inseriti in una determinata graduatoria, i cui nomi siano già conosciuti” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4119/2014 e, in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5089/2018 nonché Cassazione Civile, Sezione lavoro, n. 2316/2020, entrambe preziose per l’interpretazione dell’art. 91 del TUEL).
In base a detta deliberazione, dunque, la (eventuale) “deroga” ai limiti dell’art. 91, comma 4, TUEL, renderà pertanto ancora più pregnante l’obbligo motivazionale che dovrà sorreggere le determinazioni inerenti il reclutamento del personale.
Peraltro, la previsione di posti in dotazione organica cozza con la soppressione di quel modello a vantaggio di quello della programmazione. Le recenti riforme del TUPI d.lgs. n. 165/2001 hanno fortemente depotenziato la dotazione organica, mentre viene accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale, per cui la dotazione organica discende a questo punto dal documento di programmazione del fabbisogno di personale.
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366). La PA, dunque, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura di posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l’altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560).
In materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l’indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all’inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempreché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, depongano per l’opzione prioritaria del nuovo concorso (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 14 del 2011; TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 29 marzo 2021 n. 2103).
7 febbraio 2022 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4135, sintomo n. 4246
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
INPS – 10 aprile 2025
INPS – Messaggio 9 aprile 2025, n. 1217
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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