Oneri riscossione coattiva

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
09 Febbraio 2022

L'articolo n. 1 comma 14,15 e 16  legge finanziaria n. 234/2021 ha riscritto l'art. 17 d.lgs. 112/99 per chi affida all'Agenzia delle Entrate la riscossione coattiva per quanto riguarda oneri di riscossione che verranno trattenuti per l'1%  al momento del riversamento  a favore  del creditore. Gli altri oneri sono acquisiti e  riversati dal bilancio dello stato. Quindi il creditore non paga più gli oneri di riscossione ma solo le spese esecutive e di notifica?

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Risposta

Le nuove disposizioni completano la volontà legislativa di ridurre l’aggio a beneficio degli Agenti della riscossione ed a carico dei contribuenti – annosa questione rimasta da risolvere dopo la trasformazione da Equitalia ad Agenzia Entrate Riscossioni. I citati articoli, in sintesi, eliminano la quota di aggio (finora del 3%) a carico del contribuente, nonché riducono quella a carico dell’Ente creditore dal 3% all’1%. Restano dovute le somme a titolo di rimborso spese esecutive e di notifica, di competenza dell’Ente solo nel caso di annullamento o inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.

Di seguito la norma:

Sono riversate  ed  acquisite  all'entrata  del  bilancio  dello Stato:

    a)  una  quota,  a  carico  del   debitore,   denominata   "spese esecutive",  correlata  all'attivazione  di  procedure  esecutive   e cautelari  da  parte  dell'agente  della  riscossione,  nella  misura fissata con decreto non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese  oggetto  di rimborso;

    b) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla  notifica della cartella di pagamento e degli altri  atti  di  riscossione,  da determinare con il decreto di cui alla lettera a);

    c) una quota,  a  carico  degli  enti  creditori,  diversi  dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti  pubblici previdenziali, trattenuta  all'atto  dei  riversamenti,  a  qualsiasi titolo, in favore di tali  enti,  in  caso  di  emanazione  da  parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in  tutto  o  in

parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata  con  il decreto di cui alla lettera a);

    d) una quota, trattenuta all'atto del  riversamento,  pari  all'1 per cento delle  somme  riscosse,  a  carico  degli  enti  creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e  dagli enti pubblici  previdenziali,  che  si  avvalgono  dell'agente  della riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino  alla  meta',  in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  tenuto  conto  dei  carichi  annui affidati e dell'andamento della riscossione.

  4.  Le  quote  riscosse  ai  sensi  del  comma  3  sono   riversate dall'agente della riscossione ad apposito  capitolo  di  entrata  del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese  successivo  a quello  in  cui  il  medesimo  agente   della   riscossione   ha   la disponibilita' delle somme e  delle  informazioni  complete  relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore ».

  16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere  dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  n. 112 del 1999, come  modificato  dal  citato  comma  15,  continua  ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore  generale del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze  21 novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6 febbraio 2001.

4 febbraio 2022        Luigi D’Aprano

 

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