Equivalenza tra qualifica funzionario responsabile della riscossione e di accertatore tributario
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiL'articolo n. 1 comma 14,15 e 16 legge finanziaria n. 234/2021 ha riscritto l'art. 17 d.lgs. 112/99 per chi affida all'Agenzia delle Entrate la riscossione coattiva per quanto riguarda oneri di riscossione che verranno trattenuti per l'1% al momento del riversamento a favore del creditore. Gli altri oneri sono acquisiti e riversati dal bilancio dello stato. Quindi il creditore non paga più gli oneri di riscossione ma solo le spese esecutive e di notifica?
Le nuove disposizioni completano la volontà legislativa di ridurre l’aggio a beneficio degli Agenti della riscossione ed a carico dei contribuenti – annosa questione rimasta da risolvere dopo la trasformazione da Equitalia ad Agenzia Entrate Riscossioni. I citati articoli, in sintesi, eliminano la quota di aggio (finora del 3%) a carico del contribuente, nonché riducono quella a carico dell’Ente creditore dal 3% all’1%. Restano dovute le somme a titolo di rimborso spese esecutive e di notifica, di competenza dell’Ente solo nel caso di annullamento o inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.
Di seguito la norma:
Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in
parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilita' delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore ».
16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal citato comma 15, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.
4 febbraio 2022 Luigi D’Aprano
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