Rettifica LIPE già inviate

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
09 Febbraio 2022

Nell' anno 2021, nelle LIPE dei primi tre trimestri non ho inserito i codici n.2.1 - n.2.2 e n. 4. L’inserimento di questi codici è obbligatoriamente è previsto dalla normativa? Quale?

Oggi mi trovo con i righi vp2 e vp3 non corretti. come posso procedere per rettificare le LIPE già inviate, righi vp2 e vp3? Quali sanzioni sono previste?

Risposta

I codici natura n. 2.1 non soggette ex artt. da 7 a 7-septies” n 2.2 non soggette altri casi” (solo se riferite a fatture emesse da un forfettario o minimo) e n. 4. “operazioni esenti” devono essere indicati nelle LI.PE; infatti, come da istruzioni dell’Agenzia dell’Entrate per la compilazione della Comunicazione Liquidazione Periodica, i righi:

  • VP2 totale operazioni attive: “indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione).

Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis.”

  • VP3 totale operazioni passive: “indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).”

 

Per rettificare le LIPE già trasmesse possono essere intraprese due strade:

  • rielaborare le LI.PE corrette relative ai trimestri sbagliati, e procedere con nuovo invio telematico;
  • compilare il quadro VH della dichiarazione IVA;

in entrambi i casi le sanzioni da pagare sono pari ad euro 62,50 per ogni comunicazione omessa o errata.

4 febbraio 2022           Fabio Bertuccioli

 

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