Trascrizione atto notorio in sostituzione dell’atto di nascita

Risposta del Dott. Andrea Antognoni

Quesiti
di Antognoni Andrea
09 Febbraio 2022

Ho ricevuto dalla Prefettura, unitamente al decreto di cittadinanza, un atto notorio in sostituzione all’atto di nascita, in quanto il neo-cittadino italiano  un rifugiato e pertanto impossibilitato ad ottenere l’atto originale dal suo paese. Essendo l'unico documento ottenibile, ritenevo dover procedere alla trascrizione, ma visionando l’atto emerge che nella dichiarazione mancano il luogo e la data di nascita. Le generalità sono infatti riportate solo nel cappello ed inoltre come luogo di nascita è riportato Mauritania senza indicazione del luogo esatto. Chiedo : è trascrivibile l'atto e com'è formulato?

Risposta

Il documento esibito può "sostituire" l'atto di nascita e il certificato penale nell'ambito di procedimenti che prevedono l'acquisizione di tali documenti, che al rifiugiato politico non possono essere richiesti e che anzi devono essere sostituiti da tale documento, formato presso uno dei pubblici ufficiali a ciò deputati. Ma cosa ben diversa è la trascrizione: nel caso in cui si debba procedere alla formazione di un atto di nascita mancante o omesso, relativo a cittadini italiani nati in Italia o all'estero, oppure di cittadini stranieri nati in Italia, si segue la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 32 e 95 del D.P.R. 396/2000, vale a dire che l'Ufficiale dello stato civile forma l'atto di nascita in base al relativo decreto. Ciò vale anche nel caso in cui l'A.G. dovesse ordinare la formazione dell'atto di nascita di uno straniero nato all'estero.

E' ben diversa la possibilità di sostituire l'atto di nascita con una dichiarazione asseverata dall'autorità pubblica italiana - in base al principio di cui all'art. 25 della Convenzione di Ginevra - con la trascrizione nei registri dello stato civile che necessita, pur sempre, di un atto formato, che solo l'autorità giudiziaria, in base al Regolamento di stato civile, può formare ai sensi dell'art. 95. Tutto ciò premesso, va ricordato che la mancata trascrizione dell'atto di nascita non impedirà comunque né il giuramento né la variazione anagrafica, dovendosi comunque dar corso al decreto di acquisto della cittadinanza italiana.

4 febbraio 2022             Andrea Antognoni

 

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