Riconoscimento premio di accelerazione
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiQuesto Comune deve versare, a febbraio 2022, l'autoliquidazione del premio Inail inerente il saldo 2021 e l'acconto 2022. Si chiede se, oltre ai residui passivi dell'esercizio finanziario 2021 risultanti dai capitoli di spesa degli oneri riflessi relativi agli stipendi, si possano utilizzare le seguenti risorse: a) trattamento accessorio e premiante erogato nell'esercizio finanziario 2021 tramite FPV "traslato" dall'esercizio finanziario 2020: si possono utilizzare le risorse, presenti sui capitoli di spesa degli oneri riflessi relativi al trattamento accessorio e premiante, relative al premio Inail? b) incentivi funzioni tecniche erogati nell'esercizio finanziario 2021 tramite FPV traslato dagli esercizi finanziari precedenti: si possono utilizzare le risorse, presenti sui capitoli di spesa degli oneri riflessi riguardanti gli incentivi funzioni tecniche, afferenti il premio Inail? c) incentivi funzioni tecniche erogati nell'esercizio finanziario 2021 tramite residui passivi dell'esercizio finanziario 2020 d) incentivi funzioni tecniche erogati nell'esercizio finanziario 2021 con impegno assunto ed a competenza dell'esercizio finanziario 2021 Si chiede, inoltre, come procedere in merito all'utilizzo delle risorse ai fini del premio Inail connesse alla Retribuzione di risultato, tenuto conto che l'emolumento viene sempre ed integralmente erogato l'anno successivo tramite FPV.
ll datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali paga ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione che consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali.
Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve:
Essendo un premio anticipato comprensivo di conguaglio basato sulle retribuzioni effettive dell’anno precedente, l’impegno conseguente non può che essere di competenza (nel 2022 si impegnerà la rata di acconto 2022 e il conguaglio 2021) perché non possono essere mantenuti a residuo impegni presunti o prenotazioni di spesa. Per tale ragione, nessuna delle ipotesi proposte pare corretta e gli impegni saranno da trovare sulle disponibilità dei capitoli degli oneri 2022.
In tal modo non si hanno problemi nemmeno con le indennità di risultato dei responsabili che rientreranno nel calcolo del conguaglio. Infatti, nel 2021 sono state pagate le indennità del 2020, mentre nel 2022 saranno pagate le indennità del 2021.
2 febbraio 2022 Paolo Dolci
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3933, sintomo n. 3989
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INAIL – Istruzione operativa 14 gennaio 2025
INAIL – Istruzione operativa del 4 dicembre 2024
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