Rimborso delle spese legali ad amministratori assolti con formula piena

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
05 Febbraio 2022

Si chiede si sapere se per il rimborso delle spese legali ad amministratori assolti con formula piena sia necessaria la preventiva delibera di condivisione della nomina del difensore.

Risposta

L’art. 86 del D.lgs. n. 267/2000 (come sostituito dall’articolo 7-bis, comma 1, del Decreto legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015) stabilisce che “Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono (nota di chi scrive, quindi non costituiscono spese obbligatorie) assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”.

 

L’intervento legislativo di cui sopra è intervenuto su una materia caratterizzata, sino ad allora, da differenti orientamenti giurisprudenziali, anche di legittimità: “Al quesito circa l’applicabilità del citato art. 67 del d.P.R. n. 268/1987 agli amministratori degli enti locali deve darsi risposta negativa, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte. Infatti il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all’espletamento del servizio o comunque all’assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, non compete all’assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra costoro (i quali operano nell’amministrazione pubblica ad altro titolo) e l’ente un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato (v. Cass. n. 25690/2011, n. 20193/2014, Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 febbraio – 17 marzo 2015, n. 5264).

 

A seguito dell’intervento normativo che ha definitivamente rimediato all’incertezza creatasi, fissando il principio (di civiltà giuridica) della rimborsabilità delle spese legali agli amministratori, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la materia del ristoro delle spese legali agli amministratori comporta scelte discrezionali con “vantaggi economici per gli stessi amministratori” che beneficiano del rimborso medesimo, “gli enti dovrebbero regolare tale materia con appositi regolamenti, per “garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa”, ex art. 12 della legge n. 241/1990. Le disposizioni di tali regolamenti, infatti, dovrebbero stabilire i “criteri e (le) modalità cui le amministrazioni stesse (dovrebbero) attenersi (v. ancora il precitato art. 12) per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento”, e dunque per i singoli provvedimenti di rimborso.

 

In assenza di regolamenti ad hoc, le amministrazioni devono attenersi alle regole generali sull’esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti di rimborso, rimessi alle loro responsabili determinazioni, in adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse (cfr. sez. reg. contr. Campania n. 102/2019).

I requisiti previsti dalla legge ai fini dell’ammissibilità al beneficio, oltre che la conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o con l’emanazione di un provvedimento di archiviazione, in assenza di ulteriori previsioni regolamentari, sono, quindi:

a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave.

Chiarimenti in relazione al rispetto e alla corretta declinazione dei suddetti requisiti sono contenuti nel parere reso dal Ministero dell’Interno il 18 Marzo 2021.

Come osservato dalla Corte dei Conti Molise, Delibera n. 133 del 20 dicembre 2018: “in ordine alla questione dell’applicabilità, agli Amministratori degli Enti Locali, delle disposizioni contrattuali in materia di rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità a carico di dipendenti per fatti connessi all’assolvimento di obblighi istituzionali, nei casi di definizione con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5264/15, ha ritenuto che non possa “estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti”.

In altri termini la citata norma contenuta nell’art. 86 del D.lgs. n. 267/2000 non richiede il requisito della previa individuazione del legale di comune gradimento, contenuta nella diversa disposizione contrattuale dedicata ai dipendenti che, per quanto sopra esposto, non è analogicamente applicabili a coloro che esercitino funzioni onorarie.

Devono, ovviamente, sussistere tutti gli altri presupposti citati dal richiamato art. 86 e dalla normativa specifica sul tema (si ricorda tra gli altri, la preventiva programmazione delle spese in bilancio, nel rispetto del principio di invarianza, in quanto non sono spese obbligatorie, il rispetto del limite massimo dei parametri stabili dall’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n, 247 e la predeterminazione, ex articolo 12 della legge n. 241/90, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, dei criteri e delle modalità cui l’ente deve attenersi per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento).

31 gennaio 2022           Elena Conte

 

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