Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
03 Febbraio 2022

Premesso che l’ente deve approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 bis D.lgs. n. 267/2000 ed ha  un ingente debito da pagare nei confronti dell'acquedotto derivante da fatture relative alla fornitura di acqua contestate nell'arco di più anni;

che intende sottoscrivere una transazione con lo stesso rateizzabile come concordato con l'acquedotto in 6 anni;

si chiede di conoscere:

se è possibile tale rateizzazione della durata di 6 anni  o se la stessa non può superare i 3 anni coincidenti con la durata del bilancio pluriennale o se può avere al massimo la durata di  4 anni, ossia la durata prevista per il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Risposta

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è un atto amministrativo generale dell’ente locale non concorsuale e prevede l’integrale copertura del debito pregresso a carico delle finanze dell’ente locale stesso.

Esso garantisce una completa trasparenza in merito allo squilibrio gestionale venutosi a creare mediante:

  • la revisione straordinaria dei residui;
  • la ricognizione complessiva dei debiti fuori bilancio;
  • la ricognizione delle passività potenziali.

Per fare ciò, il piano porta inevitabilmente alla profonda modifica strutturale del bilancio.

Solo in questo modo, l’ente locale può ripianare il proprio debito pregresso mediante la destinazione a tale scopo della propria differenza di parte corrente (e di parte capitale per effetto di entrate straordinarie).

Nel merito del quesito, si ritiene che se la transazione proposta sia ricondotta all’interno del piano, prima adottato e poi approvato dal Consiglio comunale, possa anche avere una durata di 6 anni in quanto propedeutica alla riduzione dello squilibrio nei successivi rendiconti senza generarne di nuovi. In questo caso servirebbe un’analisi approfondita dei costi/benefici dell’operazione e del positivo impatto sulla finanza generale dell’ente.

Oggettivamente, però, la scelta dovrebbe essere quella di adeguare la rateizzazione sulla durata prevista del piano di riequilibrio, in quanto gli obiettivi stabiliti nello stesso non potrebbero essere raggiunti in presenza di un ingente debito che avesse un orizzonte temporale più lungo e di conseguenza non completamente rendicontabile nell’arco dei 4 anni.

31 gennaio 2022           Paolo Dolci

 

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