Assunzione dipendente che ha deciso di mantenere l'iscrizione all'Albo dei geometri

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
01 Febbraio 2022

A seguito della comunicazione di assunzione successiva a concorso pubblico, il futuro dipendente di questo Comune ha deciso di mantenere l'iscrizione all'Albo dei Geometri, ha chiuso la Partita IVA e ha chiesto la cancellazione dalla Cassa Geometri. Quest'ultima, come da allegato, chiede un'attestazione, rilasciata da questo Ente in qualità di datore di lavoro, "di non utilizzo del timbro, né della firma, in atti professionali aventi rilevanza esterna". Si chiede se il futuro dipendente potrà firmare progetti inerenti esclusivamente lavori e opere dello scrivente Comune

Risposta

Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il dipendente pubblico non può svolgere attività non autorizzate dall’ente né esercitare la libera professione (sia pure nel massimo del 50% dell'orario di lavoro), sempre che siano possibili e non in conflitto con le esigenze di servizio dell’ente. Pertanto, il dipendente potrà lavorare esclusivamente per l’Ente e in base alle linee guida ANAC quale RUP potrà svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta;

b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento;

c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.

Come rilevato nella delibera Anac 103472019, ripercorrendo la disciplina sul punto, se l’art. 24 del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che: “1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori (…) sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; (…). 3. I progetti redatti da soggetti di cui al comma 1, Lettere 1), b), e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione”, il successivo art. 216, al comma 27-septies, precisa che: “con riferimento all’articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione”.

Con orientamento ormai consolidato, tuttavia, “Può ritenersi ormai acquisito in giurisprudenza che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte del citato art. 16, lett. m), R.D. n. 274 del 1929, il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dalla “modestia” dell’opera. Criterio questo da intendere in senso tecnico-qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell’opera (cfr. Corte Cost. 27 aprile 1993 n. 199). Per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera di edilizia civile, occorre, quindi, considerare le concrete caratteristiche dell’intervento” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5208 del 3 ottobre 2002).

Per definire i limiti di competenza dei tecnici diplomati in materia occorre quindi, da un canto, valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione comportano, dall’altro, le capacità occorrenti per farvi fronte.

28 gennaio 2022           Eugenio De Carlo   

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4110, sintomo n. 4221

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