Prima di tagliare quelle per la sanità vanno ridotte le altre spese indistinte
Corte Costituzionale – Sentenza 6 dicembre 2024, n. 195 e relativo comunicato
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiIn caso di due abitazioni unite di fatto ma catastalmente distinte, una intestata a oggetto A al 100% e dove A risiede e l’altra intestata al soggetto B al 100% ma B non ci risiede, si chiede se il soggetto B è tenuto versare IMU e Tasi.
Per essere considerato un unico immobile, sulla visura catastale occorre che sia riportata l’annotazione di “fusione ai soli fini fiscali”. In tal caso l’immobile può essere considerato ai fini impositivi come un unico immobile. Ciò detto, la determinazione dell’aliquota IMU e TASI dipende dalla residenza o meno dei soggetti in tale immobile: abitazione principale esente per chi è residente, aliquota ordinaria per chi non è residente.
Ugualmente, se non esiste la citata annotazione, ogni abitazione è assestante, indifferentemente dalla reale fusione (che andrebbe comunque denunciata) e l’IMU è dovuta in base alla residenza del legittimo proprietario o meno.
25 gennaio 2022 Luigi D’Aprano
Corte Costituzionale – Sentenza 6 dicembre 2024, n. 195 e relativo comunicato
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Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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