Si ritiene che si faccia riferimento al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ufficio del Lavoro per i rapporti di lavoro autonomo occasionale (altre novità non ci sovvengono per i “soggetti verso i quali sono tenuti al pagamento dell’Irap”).
Di seguito si riporta un approfondimento in merito al tema.
25 gennaio 2022 Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3913, sintomo n. 3969
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota Prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022
L’articolo 13 della legge n. 215/2021 di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza), introducendo a carico dei committenti un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Più precisamente, viene previsto l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative di cui all’articolo 15 D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.
Il requisito soggettivo – soggetti obbligati: il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Recita infatti la summenzionata Nota n. 29/2022: “l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.
Ciò induce a una riflessione sulla sussistenza del requisito soggettivo in capo agli enti pubblici, che non sono annoverabili tra gli “imprenditori” in senso stretto; allo stato attuale non è dato sapere se l’interpretazione sarà “estensiva”, includendo nel concetto in esame “qualunque committente”, oppure restrittiva, coinvolgendo esclusivamente gli ”imprenditori” iscritti al “Registro Imprese”.
In attesa di un intervento interpretativo che dissipi ogni incertezza al riguardo, prudenza consiglierebbe di procedere comunque all’invio della comunicazione.