Importo Cassa professionisti nei CIG

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
27 Gennaio 2022

Quando si fa riferimento a ritenute operate per legge, posso considerare in questa voce la Cassa dei professionisti? Risulta dunque corretto inserire in ANAC come importo netto CIG imponibile + cassa escludendo solo la quota IVA?

Abbiamo infatti riscontrato delle differenze con una collega che riteneva corretto inserire solo la quota onorario dell'opera come Netto del CIG, ma con chi emette fattura con anche la Cassa professionisti risulterebbero delle incongruenze. Infatti l’importo imponibile della fattura è dato da Onorario + Cassa.

Qual è la procedura corretta? Dove posso trovare l'esatto riferimento nella normativa?

Risposta

Partiamo dall’assunto che non risulta, allo scrivente, un puntuale riferimento normativo sulla corretta quantificazione dell’imponibile ai fini delle comunicazioni ANAC in tema di tracciabilità, con particolare riguardo agli incarichi professionali.

La risposta al quesito può, però, essere trovata da una lettura complessiva della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e di servizi, contenuta nell’articolo 3 della l. 136/2010.

Vale la pena ricordare che il CIG è un codice alfanumerico - generato dal sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) dell’Autorità - che ha lo scopo di consentire:

  • l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
  • la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
  • l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
  • il controllo sulla spesa pubblica.

Il CIG deve essere inserito, a cura della stazione appaltante, nei contratti di lavori e servizi e forniture, e deve essere riportato nelle fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che in mancanza non possono procedere al pagamento (articolo 25 del d.l. 66/2014, convertito in legge dalla l. 89/2014) e va richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara ed è perfezionato entro il termine massimo di novanta giorni dalla sua acquisizione.

Ai fini della richiesta del CIG, ci si deve riferire al valore stimato del singolo contratto, dato dall’importo a base di gara al netto dell’IVA ma comprensivo degli oneri per l’attuazione della sicurezza; in questa fase, nel caso di prestazione professionale, non è assolutamente possibile sapere quale sarà il professionista che otterrà l’appalto e a quale trattamento previdenziale risulta iscritto. Di conseguenza non è possibile quantificare un imponibile diverso da quello inizialmente stimato.

A supporto della tesi espressa, si rinvia al Tavolo dei soggetti aggregatori regionali presso ITACA che periodicamente approva gli indirizzi operativi relativamente alla qualificazione degli appalti di forniture e servizi, da cui emerge che le somme a favore dei trattamenti previdenziali dei professionisti vanno inserite tra le somme a disposizione, e non sono parte del valore stimato dell’appalto ai fini CIG.

24 gennaio 2022           Paolo Dolci

 

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