Trattamento integrativo

Risposta di Daniele Conforti - Consulente del lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
21 Gennaio 2022

In base alla nuova legge di Bilancio 2022, nel caso di un dipendente con reddito annuo tra i 15.000 e i 28.000 e non paga imposta netta, si chiede se spetti il trattamento integrativo.

Risposta

Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, situazione di incapienza Irpef determinata dalla differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è di ammontare superiore all’imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda.

 

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, il bonus Irpef mensile continuerà dunque ad essere riconosciuto, anche oltre i 15.000 euro e fino a 28.000, se per il combinato disposto delle nuove aliquote Irpef e le nuove detrazioni fiscali dovesse emergere una situazione penalizzante per il contribuente.

Nello specifico, sarà necessario considerare l’importo delle seguenti detrazioni Irpef:

  • per i familiari a carico;
  • per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
  • per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • per erogazioni liberali;
  • per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR;
  • per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
     
    Se l’importo delle detrazioni spettanti supera l’imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato in misura massima di 1.200 euro. Il calcolo sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni sopra elencate e l’Irpef lorda.
    17 gennaio 2022           Daniele Conforti
     

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