La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta di Daniele Conforti - Consulente del lavoro
QuesitiIn base alla nuova legge di Bilancio 2022, nel caso di un dipendente con reddito annuo tra i 15.000 e i 28.000 e non paga imposta netta, si chiede se spetti il trattamento integrativo.
Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, situazione di incapienza Irpef determinata dalla differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è di ammontare superiore all’imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, il bonus Irpef mensile continuerà dunque ad essere riconosciuto, anche oltre i 15.000 euro e fino a 28.000, se per il combinato disposto delle nuove aliquote Irpef e le nuove detrazioni fiscali dovesse emergere una situazione penalizzante per il contribuente.
Nello specifico, sarà necessario considerare l’importo delle seguenti detrazioni Irpef:
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4082, sintomo n. 4193
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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