Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro)

Risposta di Daniele Conforti - Consulente del lavoro

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In base alla nuova Legge di Bilancio 2022, nel caso di un dipendente con reddito annuo inferiore a 15.000 euro e non paga imposta netta, si chiede se spetti il trattamento integrativo.

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Risposta

L’articolo 2, comma 3, della legge n. 234/2021, modifica l’articolo 1 del decreto legge n. 3 del 2020 relativamente al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro), riducendo da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo tuttavia salva la sua attribuzione a redditi non superiori a 28.000 euro in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni. In sostanza, il trattamento integrativo viene riconosciuto in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati, disponendo la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus.

Pertanto se la detrazione per lavoro dipendente copre l’imposta lorda il trattamento integrativo non spetta.

17 gennaio 2022           Daniele Conforti

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4081, sintomo n. 4192


Scritto il 20/01/2022 , da Conforti Daniele

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