Utilizzo quota avanzo vincolato derivante dal bilancio 2020

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
14 Gennaio 2022

Il fondo per esercizio funzioni fondamentali ex art.106 DL 34/2020 (cosiddetto fondone) accantonato nell'avanzo di amministrazione - quote vincolate al 31/12/2020, l’Ente dispone di avanzo vincolato derivante da fondone, non utilizzato nel 2021, si chiede se è possibile utilizzare ancora delle somme, visto che stiamo in gestione provvisoria 2022-2024, con una variazione di bilancio d'urgenza di Giunta, eventualmente creando un nuovo capitolo in uscita con descrizione specifica.

Risposta

Poiché l’ente si trova in esercizio provvisorio, le variazioni relative all’utilizzo dell’avanzo vincolato rientrano nella competenza della giunta a norma dell’articolo 175, comma 5-bis, lettera a), del TUEL, ma solamente se la quota di avanzo che si intende utilizzare deriva da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente (e quindi del 2021) corrispondenti a entrate vincolate.

La quota di avanzo che invece si vorrebbe utilizzare deriva dal bilancio 2020, il cui avanzo non è stato utilizzato nel 2021 e che pertanto concorrerà a determinare il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021: non essendo consentite nel corso dell’esercizio provvisorio variazioni di bilancio del tipo indicato nel quesito (con deliberazione della giunta in via d’urgenza e salvo ratifica), l’eventuale utilizzo nel 2022 delle risorse vincolate provenienti dall’esercizio 2020 o precedenti risulterà possibile ad intervenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio 2021.

Nel merito della problematica relativa all’utilizzo delle risorse del “fondone” - siano esse derivanti dalle assegnazioni del 2020 o del 2021 - si rappresenta che le stesse potevano essere utilizzate solamente entro l’anno 2021 in quanto il legislatore ha individuato nel 31.12.2021 la data ultima entro cui utilizzare le somme assegnate a titolo di “fondone” e di ristori specifici, e che l’impiego delle stesse nel 2022 è da ritenere ammissibile, oltre che per gli impegni reimputati tramite FPV, esclusivamente per la quota di competenza 2022 dei contratti di fornitura continuativa di beni e servizi sottoscritti nell'anno 2021.

In considerazione del fatto che le esigenze straordinarie per cui il “fondone” è stato istituito non sono però cessate con lo scorso 31 dicembre, ma continueranno a sussistere anche per l’anno in corso (sia per quanto riguarda le spese connesse alla situazione pandemica che per le probabili minori entrate non più finanziabili dall’entrata straordinaria del “fondone” o da ristori specifici), è auspicabile un intervento del legislatore che possa consentirne l’utilizzo anche nell’anno in corso, in mancanza del quale le risorse in questione saranno oggetto di regolazione tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, con rimodulazione dei saldi dei valori assegnati.

11 gennaio 2022           Ennio Braccioni

 

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