Tributi locali 2022

Conferme e novità

Servizi Comunali Canone unico patrimoniale Imposta di soggiorno IMU TARI
di D'Aprano Luigi
13 Gennaio 2022

Come ogni inizio di nuovo anno, il Legislatore interviene nel quadro normativo dei tributi locali, confermando la maggior parte degli aspetti applicativi, ma al tempo stesso, arricchendo e precisando alcuni di quelli rimasti incompiuti o imprecisi. Il 2022 si apre come anno finanziario successivo alle sospensioni ed alle gestioni straordinarie legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui non si rilevano grandi stravolgimenti rispetto agli anni precedenti, ad eccezione delle integrazioni che di seguito si intende rappresentare suddivise per argomento: 
TARI

  1. Approvazione del PEF in base al metodo MTR2 entro il 31 marzo 2022 - Concluso il periodo di sperimentazione di stesura del nuovo piano economico finanziario secondo le disposizioni fornite da ARERA con la delibera n. 443/2019 e seguenti, nel 2022 si dà avvio al metodo tariffario denominato MTR2, riferito al prossimo quadriennio 2022-2025. Il termine di approvazione del PEF, non essendoci un’esplicita disposizione in materia, è indirettamente collegato all’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe TARI, le quali, a loro volta, sono legate al termine di approvazione del bilancio di previsione. Il Bilancio 2022-2024, a norme attuali, deve essere approvato entro il 31 marzo 2022 e, pertanto anche il PEF e le relative tariffe TARI, dovranno essere, rispettivamente, determinati e approvati entro tale termine. La mancata approvazione delle tariffe, entro tale termine, comporterebbe la loro inefficacia e, la conseguente, applicazione delle tariffe 2021, con il rischio di non corretta copertura finanziaria del costo del servizio.
  2. Esenzione della TARI per gli immobili della Santa Sede (art. 5 comma 2 bis D.L. 146/2021 convertito con legge n. 215/2021) - Il decreto fiscale introduce una norma di esenzione di immobili appartenente alla Santa Sede, con effetto retroattivo, eliminando la contribuzione relativa al servizio di raccolta dei rifiuti per tali fattispecie. In particolare, la norma prevede che: “La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810.” Ciò non significa che vengono esentati tutti gli immobili destinati all’esercizio del culto o di proprietà di ordini religiosi, in quanto l’esclusione riguarda esplicitamente determinati immobili, espressamente elencati nei trattati indicati e, che per ulteriore chiarezza, si sottolinea che trattasi dei medesimi per i quali si è sempre applicata l’esenzione dall’IMU. Il comma 2-ter prosegue affermando la retroattività della norma e la sua applicazione a tutti i casi non ancora definitivi.
  3. Uscita dalla privativa comunale - Il 2022 è il primo anno in cui le imprese produttrici di rifiuti urbani, hanno manifestato la possibilità di non ricorrere al servizio comunale, ma di provvedervi autonomamente, ottenendo l’abbattimento totale della parte variabile, ai sensi delle modifiche introdotte al Codice Ambientale dal D.Lgs. 116/2020. Le domande dovevano essere presentate entro il 31 maggio 2021 per ottenere gli sgravi dal 1° gennaio 2022. Entro il 30 giugno 2022 saranno presentate le comunicazioni da parte delle imprese che intendono gestire autonomamente il proprio ciclo dei rifiuti con decorrenza 1° gennaio 2023. Onere dei Comuni, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’intenzione di non usufruire totalmente o parzialmente del servizio comunale, è quello di verificare che l’impresa abbia effettivamente sottoscritto contratti in tal senso e possa dimostrare, a consuntivo, l’avvenuto recupero dei propri rifiuti, al fine di riconoscere una riduzione totale o parziale (proporzionata alla quantità di rifiuti avviati al recupero come disciplinato dal comma 649 della legge 147/2013) della parte variabile della tariffa TARI. E’, altresì, onere dei Comuni tenere conto nella determinazione delle tariffe 2022 di tali riduzioni.

IMU

  1. Proroga del versamento IMPi - L’art. 1-bis del D.L. 146/2021 prevede la proroga del versamento dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, istituita dall’art. 38 del D.L. 124/2019, imposta nata per risolvere gli annosi contenziosi in argomento ai fini IMU. La nuova norma, solo per l’anno 2021, proroga l’ordinario termine previsto, in similitudine con l’IMU, del 16 giugno 2021, al 16 dicembre 2021. Lo Stato riverserà le somme ai Comuni nelle forme e nei termini originariamente previsti dal comma 4 dell’art. 38 D.L. 124/2019.
  2. Il nuovo concetto di abitazione principale - Il D.L. 146/2021 interviene anche nella annosa questione di corretta applicazione del concetto di abitazione principale - argomento tanto dibattuto a livello giurisprudenziale da rendere necessario l’intervento legislativo chiarificatore. La diatriba interpretativa nasceva nella nuova definizione di abitazione principale prevista per l’IMU nella quale, per il riconoscimento dell’agevolazione, è richiesta la concomitanza sia del requisito della residenza che della dimora del possessore e del suo nucleo familiare. La medesima norma concedeva un’unica eccezione nel caso in cui le abitazioni ove i due coniugi sono residenti, siano ubicate nel medesimo Comune; in tal caso, l’agevolazione può essere riconosciuta almeno per un’abitazione dichiarata dai coniugi. La norma non prevede tale eccezione, invece, per i coniugi residenti in due abitazioni ubicate in comuni differenti, per le quali, dalla corretta e letterale interpretazione della norma, non avrebbero diritto in alcun caso all’agevolazione per abitazione principale. L’art. 5-decies del D.L. 146/2021 aggiunge alla normativa esistente il riconoscimento dell’abitazione principale ad almeno uno dei coniugi, anche se le abitazioni sono ubicate in comuni differenti, purché il nucleo familiare dichiari quale delle due debba intendersi come abitazione principale. Questa precisazione risolve sicuramente il problema applicativo per l’anno 2022 e seguenti, lasciando un dubbio sulla sua concreta applicazione per gli anni precedenti, nei quali la norma sosteneva concetti diversi. In attesa di evoluzioni della giurisprudenza in materia, preme ricordare che il nuovo testo normativo riprende quanto affermato dalla sentenza di Cassazione n. 17408/2021 nella quale veniva espressamente affermato che i coniugi hanno diritto al riconoscimento di almeno una abitazione principale; concetto, questo, che potrebbe essere preso a riferimento, unitamente all’evoluzione della norma, anche per gli anni precedenti il 2022, nonostante numerose altre sentenze che affermavano il contrario.
  3. Esenzione Beni merce - Ai sensi del comma 751 della legge 160/2019 i fabbricati c.d. merce, ovvero i fabbricati posseduti da imprese di costruzione, destinati alla vendita e non locati, tornano ad essere esentati ai fini IMU dal 1° gennaio 2022. I Comuni devono adeguare le proprie aliquote qualora abbiano fissato per tali fattispecie una misura superiore allo zero, in quanto il medesimo comma 751 dava la possibilità per i Comuni di fissare per gli anni 2020 e 2021 un’aliquota compresa tra zero e 2,5 per mille.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

  1. Eliminazione del servizio di Pubbliche affissioni - Il comma 836 della legge 160/2019 prevede una sostanziale modifica del concetto di servizio di pubbliche affissioni, trasformando l’elemento base ispiratore del pubblico servizio. In particolare: “Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati”.
  2. Esenzione COSAP per l’emergenza COVID - Il comma 706 della legge di stabilità per l’anno 2022 regala anche l’estensione delle norme di esenzione dal suolo pubblico per le occupazioni da parte di azienda di somministrazione, nonché del commercio su aree pubbliche (disposizioni di cui all’articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), scadute al 31 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022. Ugualmente vengono prorogate le semplificazioni legate al rilascio delle maggiori aree occupate.
  3. Norma interpretativa per le concessioni di servizi pubblici - Il comma 14-quinquies dell’art. 5 del D.L. 146/2021, fornisce una norma interpretativa riguardante il nuovo Canone Unico disciplinato dai commi 816 – 847 della legge 160/2019. In particolare, sistema la concreta applicazione della modifica introdotta dal comma 848 della legge n. 178 del 30/12/2020, con la quale si intendeva modificare il canone per le occupazioni con cavi e condutture permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità, precisando che il canone è dovuto oltre che dal concessionario anche “dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”. La confusione ingenerata da tale norma, circa la titolarità ad assolvere il pagamento degli oneri concessori, nella fattispecie in esame, viene superata dalla interpretazione/chiarimento fornito direttamente dal Legislatore che testualmente sostiene:

“a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna

occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”

Riscossione

  1. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 - Art. 2, D.L. 146/2021 - Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, dopo la lunga sospensione del COVID ed al fine di consentire ai contribuenti interessati di poter adempiere con maggiore tranquillità visto il perdurare dello stato di emergenza, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, è fissato in centottanta giorni anziché i tradizionali sessanta.
  2. Tasso legale al 1° gennaio 2022 - Il tasso legale, applicato sia nella fase accertativa che nei provvedimenti di rimborso dei tributi locali, passa dallo 0,01 per cento al 1,25 per cento, ferma la possibilità per il Comune di ridurlo o aumentarlo fino a tre punti percentuali ai sensi della legge 296/2006.
  3. I termini di decadenza/prescrizione dopo le sospensioni COVID - In virtù delle sospensioni COVID disposte con gli articolo 67 e 68 del D.L. 18/2020, nel 2022 vengono mantenuti i maggiori termini accertativi e di riscossione. In particolare, gli avvisi di accertamento in scadenza al 31/12/2021 possono essere notificati entro il 26/03/2022 ed i titoli esecutivi in scadenza alla medesima data possono essere notificati entro i due anni successivi alla fine del periodo di sospensione, come di seguito esemplificato:

Termine accertamento violazione per omesso versamento

Anno

Termine accertamento pre-COVID

Termine accertamento post COVID

2015

31/12/2020

26/03/2021

2016

31/12/2021

26/03/2022

2017

31/12/2022

26/03/2023

2018

31/12/2023

26/03/2024

2019

31/12/2024

26/03/2025

 

Termine accertamento violazione per omessa dichiarazione

Anno

Termine accertamento pre-COVID

Termine accertamento post COVID

2014

31/12/2020

26/03/2021

2015

31/12/2021

26/03/2022

2016

31/12/2022

26/03/2023

2017

31/12/2023

26/03/2024

2018

31/12/2024

26/03/2025

 

Emissione del titolo esecutivo

Anno imposta

Termine accertamento

Termine titolo esecutivo

Nuovo termine titolo esecutivo

2011

31/12/2016

31/12/2019

31/12/2019

2012

31/12/2017

31/12/2020

31/12/2023

2013

31/12/2018

31/12/2021

31/12/2023

2014

31/12/2019

31/12/2022

25/06/2024

Imposta di soggiorno

  1. Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) - Art. 5-quinquies, D.L. 146/2021 - Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

​​​​​​​Articolo di Luigi D’Aprano

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