Correzione data adesione non corretta quadro E1 previdenza complementare DMA inviate da novembre 2024 a marzo 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
ARAN – Orientamento Applicativo > Contratti quadro del 2 dicembre 2021 – CQTF12
Servizi Comunali Previdenza complementare Trattamento fine rapporto - TFRARAN
TFR e Previdenza complementare
CQTF12
Contratti quadro > TFR e Previdenza complementare
Come vanno effettuati i calcoli per fissare le scadenze previste nelle disposizioni dell’Accordo nei casi in cui i termini sono in giorni o i mesi?
In base a quanto previsto dalle norme civilistiche, il computo dei termini individuati nell'Accordo in esame va effettuato come di seguito specificato.
Quando il termine fissato nell’Accordo è a giorni, (come ad esempio all’art. 6, c. 1, “L’iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere…”) bisogna aggiungere i giorni alla data di partenza, contandoli uno per uno, senza contare il giorno di partenza.
Quando il termine è a mesi, (come ad esempio all’art. 4, c. 2, “Nei sei mesi successivi alla data di assunzione…”) bisogna aggiungere i mesi previsti, al numero del mese della data di partenza, lasciando immodificato il giorno della data di partenza (ad esempio, i sei mesi successivi alla data di assunzione, ove l'assunzione avvenga il 15 gennaio 2022, durano fino a tutto il 15 giugno 2022). Se nel mese di scadenza manca tale giorno (ad esempio, nel mese di febbraio di un anno non bisestile mancano sia il 30 che il 31), il termine coincide con l’ultimo giorno dello stesso mese.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Agenzia delle Entrate – risoluzione 10 aprile 2025, n. 25
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza attuativa Fondo PNC Area Sisma 10 aprile 2025, n. 114
INPS – 12 marzo 2025
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