ARAN – Orientamento Applicativo > Aree Dirigenziali > Area Funzioni Locali del 24 novembre 2021 – AFL46
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AFL46
Aree Dirigenziali > Area Funzioni Locali > Istituti economici comuni
Con il nuovo art. 32 del CCNL dell’Area Funzioni Locali del 17/12/2020, le politiche di “welfare integrativo” possono essere fatte anche dagli enti che negli anni scorsi non avevano mai impiegato risorse a tal fine?
La ratio della disciplina contrattuale è quella di ampliare la fruibilità dell’istituto, con il nuovo CCNL dell’Area del 17/12/2020 è stata introdotta una modalità di finanziamento degli oneri per la concessione dei benefici, che consentisse non solo di impiegare le risorse già previste da norme di legge, per le medesime finalità, ma anche l’impiego di risorse derivanti da quota parte del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato.
Si ritiene, pertanto, che alla luce della nuova disposizione contrattuale anche l’ente che non aveva mai destinato risorse ai fini di welfare integrativo, dall’anno 2021 e seguenti, potrà utilizzare anche solo la quota massima pari al 2,5% delle disponibilità del fondo dei dirigenti di ciascun anno.
Si precisa che, dal combinato disposto delle lettere a) e d) dell’art. 45 dello stesso CCNL, la determinazione della quota percentuale deve essere oggetto di contrattazione integrativa e che, come testualmente indicato nella norma, il limite del 2,5% si debba calcolare sulle “complessive disponibilità” del Fondo della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL di che trattasi, fermo restando il vincolo di destinazione a favore della retribuzione di risultato (art. 57 comma 3) non inferiore al 15% delle stesse.
Tar Lecce- ordinanza n. 228/2025
presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025
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