Trasferibilità delle licenze di NCC

Risposta al quesito del Dr. Ambrogio Fichera

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E’ stata sanata una licenza NCC che non corrispondeva ai parametri legge. Adesso il cittadino, chiede di volutare questa licenza, come si deve procedere?

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Risposta

Si premette che non è stato specificato quali difformità della licenza sono state oggetto di “sanatoria”.

La trasferibilità delle licenze di NCC è disciplinata dall’Articolo 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il quale dispone che la licenza in questione è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all’Articolo 6 della medesima legge ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza da cinque anni,

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età,

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Ambrogio Fichera

Per i clienti Halley: Ricorrente QS n. 2119, Sintomo QS n.2194


Scritto il 05/01/2022 , da Fichera Ambrogio

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