Annotazione di cessazione effetti civili matrimonio.

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
04 Gennaio 2022

Con la presente chiedo la Vostra collaborazione al fine della annotazione di cessazione effetti civili del matrimonio. Nello specifico chiedo se possibile provvedere ad annotare la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche se  a margine dell’atto non risulta la precedente separazione consensuale o giudiziale. E necessario chiedere al Tribunale di avere copia della sentenza di separazione, attendere risposta in merito e annotare : 1.Sentenza di separazione 2.Cessazione effetti civili matrimonio OVVERO   si provvede alla sola annotazione della cessazione effetti civili del matrimonio e a tutte le comunicazioni del caso ?

Risposta

La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere annotata SUBITO, anche nel caso in cui a margine dell’atto di matrimonio non sia stata apposta (o non sia stata ancora apposta) l’annotazione di separazione personale.

E’ evidente che in ordine cronologico, l’iter “normale” e logico delle annotazioni, in caso di separazione e successivo divorzio implica prima l’annotazione di separazione poi la successiva annotazione di divorzio.

Tuttavia nessuna norma consente all’ufficiale di stato civile di “sospendere” l’annotazione di divorzio in attesa che possa essere apposta l’annotazione di separazione. Sospendere l’annotazione di divorzio o subordinarla alla annotazione di separazione espone l’ufficiale di stato civile a gravi responsabilità, poiché verrebbe di fatto ad essere impedita la funzione di pubblicità che l’annotazione in parola è destinata ad assolvere.

Non è invece ascrivibile alla responsabilità dell’ufficiale di stato civile che deve procedere alla annotazione la mancata o ritardata comunicazione dell’evento oggetto di annotazione: tale responsabilità ricade, ovviamente, sull’organo che era tenuto a comunicare l’evento oggetto di annotazione.

Dr.ssa Liliana Palmieri

Per i clienti Halley: Ricorrente  QD n.1963, Sintomo QD n.1994.

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