Calcolo ferie dipendente tempo determinato che lavora 4 giorni (24 ore)

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
03 Gennaio 2022

Si chiede di sapere come calcolare le ferie di un dipendente a tempo determinato (24 ore), distribuite su 4 giorni.

Risposta

Il comma 9 dell’art. 53 del CCNL Funzioni locali 2016-2018 disciplina la materia delle ferie in caso di impiego a tempo parziale, stabilendo che:
-i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno;
-i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. 
In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. 
Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia. 
In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

Rispetto al caso di specie, riprendendo una risposta a quesito dell’ARAN (CF11). Per il dipendente che per l’intero anno lavora quattro giorni a settimana, ipotizzando una settimana lavorativa di cinque giorni, i giorni di ferie spettanti saranno i quattro quinti del monte annuo riconosciuto dal contratto collettivo nazionale, tenuta in debito conto l’anzianità di servizio. Analogo criterio andrà adottato per le festività soppresse, non destinatarie di una disciplina distinta da quella delle ferie in tal senso.
 Quanto all’eventualità di modifica dell’articolazione oraria in corso d’anno, con incremento di presenza di un giorno a settimana, il calcolo poco sopra evidenziato andrà operato distintamente per i singoli periodi di applicazione dei diversi regimi orari e andrà, poi, ponderato su base annua in relazione al numero di settimane prestate nell’uno e nell’altro regime orario, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che il primo decimale sia inferiore o superiore a 0,5.

Nel caso di dipendente che, per l’intero anno, lavora quattro giorni a settimana, ipotizzando una settimana lavorativa di cinque giorni, andrà, quindi, riconosciuto un monte orario annuo di permessi pari ai quattro quinti di diciotto; mentre, nel caso di modifica del regime orario in corso d’anno, permanendo la condizione di part-time misto, l’analogo riproporzionamento andrà calcolato per i singoli periodi di applicazione dei diversi orari e andrà, poi, ponderato su base annua in relazione al numero di settimane prestate nell’uno e nell’altro regime orario, in analogia a quanto già detto per le ferie. La durata convenzionale, invece, non subisce modifiche.

dott. Eugenio De Carlo         3 gennaio 2022
 

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