Rilevazione della popolazione risultante dall'ultimo censimento
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Criticità, casi particolari e modalità operative
Servizi Comunali Carta identitàCosa
Nell’ipotetica classifica dei servizi di sportello dietro ai quali si celano maggiori problematiche il rilascio della carta d’identità ai minori occuperebbe certamente una delle primissime posizioni. Adempimento tutt’altro che banale, benché spesso affidato ai neo-assunti visto che la parte operativa è decisamente meccanica (ulteriormente semplificata dall’introduzione della Carta d’Identità Elettronica), il rilascio del documento può rivelare una serie infinita di dubbi, criticità e risposte da fornire in tempi rapidissimi.
In questo approfondimento entreremo nelle spine più frequenti che accompagnano l’operatore nel rilascio della carta ai minori, esaminando le norme e i principi di diritto applicabili alle modalità operative conseguenti.
Perché
Principi generali
Nel nostro ordinamento la carta d’identità è il documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo o informatico, da una pubblica amministrazione dello Stato, come prevede l’art. 1 del D.P.R. 445/2000. Il rilascio è disciplinato, come noto, dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza. Non solo è un servizio e, se vogliamo, la manifestazione plastica di un diritto (il diritto all’identità), ma prima ancora costituisce un adempimento di pubblica sicurezza, visto l’interesse dello Stato a che tutti i cittadini residenti siano muniti del documento (ancorché non vi sia alcun obbligo espresso).
I principi fondamentali relativi al rilascio della carta si applicano a tutti, minori inclusi. Di particolare importanza meritano d’essere evidenziati due passaggi contenuti nel Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Regolamento di attuazione del TULPS.
L’art. 288 dispone, infatti, che
La rilevanza dell’identificazione è rafforzata dal seguente art. 289, in base al quale “la carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia”.
Ecco dunque che poniamo un primo tassello: l’identificazione dev’essere rigorosa, anche per un minore in tenera o tenerissima età. Come noto, essa dovrebbe sempre passare da un esame documentale, che tuttavia si scontra con l’inevitabile “prima” carta, quella che il minore – più o meno giovane – inevitabilmente prima o poi richiederà.
Come
L’identificazione
Se possiamo escludere che l’identificazione, anche del bimbo nato da pochi mesi, possa avvenire “su fiducia”, pena ovviamente il reato di falso in atto pubblico, resta da affrontare la questione del primo rilascio. Inevitabilmente, almeno per i cittadini italiani, la carta costituirà non soltanto il primo documento di identità ma anche il primo documento di riconoscimento. Ecco allora che per rilasciarlo occorre coniugare i principi generali dell’attività amministrativa con una sempre utile dose di buon senso.
Nessun dubbio che l’identificazione debba spettare ai genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, di cui parleremo tra poco. Gli stessi soggetti chiamati a rendere la dichiarazione di assenso all’espatrio saranno chiamati a firmare anche lo spazio riservato ai “Testimoni” nel modulo della CIE, corrispondente a coloro che identificano un soggetto sprovvisto di qualsiasi altro documento. Se tale casistica non dovrebbe mai essere applicata ai maggiorenni (per i quali in casi limite occorrerà rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza) nei minori è invece decisamente frequente.
Qualche dubbio potrebbe presentarsi laddove non vi siano due genitori o, semplicemente, uno dei due sia impossibilitato a presentarsi. Può questo essere di impedimento al rilascio della carta? La risposta a tale domanda è assolutamente negativa: verrebbe meno il senso dell’istituto. La carta andrà, naturalmente, rilasciata sempre e comunque, utilizzando eccezionalmente un secondo testimone.
La validità all’espatrio
L’equipollenza al passaporto è stabilita dall’art. 3 del TULPS, in base al quale “la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali”.
La norma che elenca i casi in cui un soggetto non ha diritto all’espatrio e non può quindi ottenere il passaporto o la carta d’identità a esso equipollente è la legge n. 1885/1967, richiamata espressamente dal D.P.R. n. 649/1974 (“Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio”). Fra le cause di impossibilità al rilascio del passaporto e della carta valida per l’espatrio, indicate all’art. 3, troviamo quanto segue: “coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare”.
L’obbligo di assenso formale dei genitori si sostanzia, quindi, con il concetto di responsabilità genitoriale. Fino a quando non viene documentata in un provvedimento dell’autorità giudiziaria di revoca o sospensione, il genitore deve essere chiamato a esercitarla e il suo assenso è, quindi, necessario.
L’assenso dei genitori come elemento essenziale
Nel caso di minori italiani e di richiesta di carta valida per l’espatrio, siamo quindi nel campo degli atti di straordinaria amministrazione, per i quali (in base al titolo IX, capo II del codice civile) occorre sempre e comunque l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo diversa disposizione del giudice.
Dal punto di vista pratico, due sono le alternative:
a) la presenza fisica di entrambi i genitori che, opportunamente identificati, firmano la richiesta di carta valida per l’espatrio per il figlio minore;
b) la trasmissione al Comune di un separato atto di assenso, nelle modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
L’atto di assenso, rientrando nel concetto di istanza o dichiarazione alla pubblica amministrazione, può essere trasmesso nelle varie modalità previste: personalmente o via mail (sempre con allegata copia di un documento di identità o riconoscimento gel genitore), ma anche mediante un semplicissimo servizio online con accesso mediante SPID o CIE come prevede l’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale (con maggiori garanzie sull’identità del dichiarante).
Il modulo dovrà comunque essere messo a disposizione sul sito Internet dell’ente e potrà essere utilizzato anche da entrambi i genitori, a patto che il minore sia autonomo nel presentarsi per la richiesta di carta e, ovviamente, sia identificabile mediante altro documento congiunto.
In mancanza dell’assenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, la sola strada possibile è quella del ricorso al giudice tutelare, unica autorità che può sorpassare il mancato assenso potendo valutare il superiore interesse del minore. L’autorizzazione del giudice tutelare dovrà, naturalmente, essere esibita al funzionario incaricato al fine del rilascio del documento valido per l’espatrio. Tale atto produce effetti nel singolo procedimento amministrativo, cioè per il rilascio della carta nel momento in cui il giudice tutelare ha valutato superabile il mancato assenso di uno o entrambi i genitori. Ciò significa che, salvo che non sia espressamente indicato il contrario, il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare vale per la singola carta (e/o passaporto) e non può essere riutilizzato a distanza di mesi o di anni.
Minore affidato ai servizi sociali
In caso di minore seguito dai servizi sociali, sarà necessario richiedere all’assistente sociale responsabile del percorso gli atti che comprovino:
L’assenso dei genitori affidatari
Caso diverso è quello in cui il minore sia formalmente affidato, con provvedimento del giudice, a una famiglia per un percorso preadottivo. Si richiama, ancora una volta, l'art. 3 della legge n. 1185/1967, per cui l’assenso va reso da chi esercita la responsabilità genitoriale “e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare".
Quindi, in caso di minori affidati, occorrerà a seconda delle varie situazioni:
a) l’assenso degli affidatari e dei genitori biologici, se non decaduti dalla responsabilità genitoriale;
b) l’assenso degli affidatari e del tutore, se i genitori sono decaduti dalla responsabilità genitoriale.
L’affido esclusivo (e “super” esclusivo)
Benché nei casi di separazione e divorzio il giudice tenda a favorire sempre l’affidamento congiunto, può accadere che il minore sia affidato in via esclusiva a uno dei genitori, che si presenta davanti al funzionario per il rilascio della carta d’identità ritenendo di essere l’unico soggetto che deve sottoscrivere l’assenso all’espatrio.
La norma di riferimento è l’art. 337-quater del codice civile.
Codice civile - Art. 337-quater
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Il nocciolo della questione è nella frase evidenziata: le decisioni di maggior interesse, anche in caso di affido esclusivo (o anche “super esclusivo”, come definito da una serie di recenti provvedimenti di alcuni Tribunali dei minori) sono prese da entrambi i genitori, salvo che non sia diversamente stabilito dal giudice.
La norma - sempre per la delicatezza della questione - va interpretata in modo letterale, pertanto va esaminato in dettaglio il provvedimento.
Due i casi in cui l’assenso dell’altro genitore è superfluo:
Il funzionario comunale non può assolutamente “interpretare” la decisione del giudice esimendosi dalla richiesta di un atto, quale l’assenso all’espatrio di un minore, i cui risvolti sono potenzialmente pericolosissimi anche in termini di responsabilità.
A tale conclusione giunge anche una recente nota del Ministero dell’Interno – dipartimento di pubblica sicurezza del 2 luglio 2018 (Nota n. 400/A/2018/23.13.20) resa a fronte di una richiesta di un Comune emiliano-romagnolo - di cui riportiamo il seguente passaggio: “L'istanza per il rilascio del passaporto in favore del minore, potrà quindi essere avanzata dal solo genitore affidatario esclusivo e senza l'autorizzazione del giudice tutelare. solo in presenza di un provvedimento che rechi l'espressa esclusione del genitore non affidatario in ordine a tale decisione. (…). L'assenso del genitore non affidatario non occorrerà, invece, nel caso in cui il giudice abbia previsto espressamente che tale decisione sia assunta dal solo genitore affidatario esclusivo".
Il minore adottato in casi particolari
Un ultimo caso riguarda il minore adottato in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 184/1983. L’adozione in casi particolari presenta alcune specificità rispetto alla adozione “piena” (un tempo definita “legittimante”); di norma, infatti, non viene troncato il rapporto del minore con i genitori “naturali”, ma l’esercizio della responsabilità genitoriale è affidato, di norma, ai genitori adottivi.
Ciò è automatico quando l’adottante è il marito o moglie del genitore, come nella maggior parte di questo tipo di adozioni. Dispone l’art. 48 della legge che “se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi”.
In caso di richiesta di carta valida per l'espatrio, in questi casi, interverrà il genitore adottivo perché è lui, insieme al genitore originario, titolare dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Negli altri casi, naturalmente, andrà esaminato il contenuto della sentenza di adozione o di altro provvedimento che potrebbe aver sospeso o revocato la responsabilità genitoriale di uno o entrambi i genitori originari.
Il nome dei genitori “o di chi ne fa le veci” sulla carta
Un cenno finale sulla gestione dell’indicazione dei genitori “o di chi ne fa le veci” sulla carta.
In primo luogo, va ricordato che la disposizione prevede la facoltà e non l’obbligo di indicare i nominativi (per chi ha meno di 14 anni): potrebbe quindi accadere che il documento d’identità del minore sia legittimamente privo dei nominativi dei genitori (o del solo genitore presente al momento della richiesta, o dell’assistente sociale) nel caso in cui questi ultimi abbiano optato per tale scelta.
In secondo luogo, ricordiamo che il requisito per essere indicati non è semplicemente l’essere genitore ma il fatto di esercitare la responsabilità genitoriale. Tra questi vi rientrano il tutore ma anche il genitore adottivo (quest’ultimo ai sensi dell’art. 44 della L. 184/1983) che firmano l’assenso all’espatrio.
Articolo a cura della Redazione Halley
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
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