Mobilità del personale degli ee.ll.: novità e limiti

Le modifiche introdotte dal DL Fiscale 2022

Servizi Comunali Mobilità

Cosa              

Il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto fiscale 2022), nella versione definitivamente approvata dal Parlamento con la Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021), tra le molte misure adottate, dispone le seguenti novità di particolare interesse per gli enti locali.

1. Mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni

L’art. 12, comma 1, del Decreto fiscale 2022, afferma che la mobilità volontaria del personale degli enti locali aventi un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 dev’essere subordinata all'assenso dell'Amministrazione di appartenenza, facendo salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto oltre che la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali.

Entrambe tali possibilità, contenute nell’articolo 30, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 7-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, risultavano escluse per il personale degli enti locali, nonché per la mobilità in ingresso da parte degli enti stessi rientranti nella soglia suindicata.

Come – L’istituto della mobilità

L’istituto della mobilità riguarda le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le norme speciali di settore. In base al suddetto articolo, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

Occorre ricordare che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Si consideri, infine, che il passaggio diretto del dipendente può essere differito, per motivate esigenze organizzative, fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Esclusioni

Tali disposizioni non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.  

Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Mobilità all’interno della medesima Amministrazione

Nell'ambito dei rapporti di lavoro i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

Copertura di posti vacanti

Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2. Comandi presso amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel PNRR

La modifica inserita durante la conversione in legge del Decreto fiscale 2022 (non presente nel testo iniziale) con l’introduzione del nuovo art. 12, comma 1-bis, riguarda la disciplina dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi di personale che, in tali posizioni, presti servizio, per qualsiasi funzione, presso le amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.

La disposizione, tramite il richiamo dell'articolo 9, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, prevede che, fino al 31 dicembre 2026:

  • i collocamenti fuori ruolo siano obbligatori e vengano disposti, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti;
  •  il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, sia equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza (le predette posizioni, in ogni caso, non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza);
  • in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, il conferimento al personale in esame di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle amministrazioni di appartenenza, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richieda l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità; il predetto personale, durante il periodo di servizio prestato presso l'amministrazione di destinazione, sia collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione ad esso conferiti, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

 

Articolo a cura di Federico Gavioli

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Scritto il 23/12/2021 , da Gavioli Federico

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