Gestione contributo regionale per le scuole dell'infanzia

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
23 Dicembre 2021

Le entrate regionali per un contributo alle scuole d'infanzia che sono state stanziate da regione a dicembre e che il comune non ha previsto a bilancio (né in entrata né in uscita) come devono essere gestite? Entrate vincolate per cui applicare l'avanzo nel 2022?

Risposta

Il contributo di cui al quesito rappresenta un’entrata vincolata, stante la finalizzazione dello stesso stabilita dalla Regione erogante.

Posto che la natura autorizzatoria del bilancio non riguarda le entrate (se non quelle relative alle accensioni prestiti: articolo 164, comma 2, del TUEL), il contributo può comunque essere accertato e riscosso, e ciò anche “a sfondamento” degli stanziamenti di entrata, sia per la competenza che per la cassa, stanziamenti che non costituiscono limite né per gli accertamenti né per le riscossioni.

Per la contabilizzazione di detta entrata, non prevista in bilancio, occorre però apportare le necessarie variazioni ai documenti contabili, variazioni consistenti nella istituzione di un apposito capitolo di entrata e del correlato capitolo di spesa, capitoli che dovranno essere parametrati come “Partite vincolate”.

Essendo ormai scaduti i termini previsti dall’articolo 175 del TUEL per effettuare variazioni al bilancio e al piano esecutivo di gestione, unica soluzione è rappresentata dalla istituzione dei suddetti capitoli, ma ambedue con stanziamento a zero sia per la competenza che per la cassa, e nel capitolo di entrata verrà registrato l’accertamento e la riscossione “a sfondamento” del contributo  regionale.

Poiché alla luce del combinato disposto dei commi 5-bis e 5-quater del ricordato articolo 175 la competenza della giunta per le modifiche del piano esecutivo di gestione sussiste in tutti i casi in cui vengano modificati gli stanziamenti, di competenza e/o di cassa, dei capitoli di spesa previsti nel piano medesimo (ovvero vengano istituiti nuovi capitoli di spesa con stanziamento diverso da zero), la sopra indicata istituzione di capitoli con stanziamenti pari a zero è da ritenere riservata alla competenza del Responsabile del Servizio Finanziario.

Al termine dell’esercizio il suddetto importo, in quanto non impegnato, confluirà in avanzo, segnatamente nella quota vincolata (vincoli da trasferimenti) e sarà immediatamente utilizzabile, a norma dell’articolo 187, comma 3, del TUEL.

18 dicembre 2021         Ennio Braccioni

 

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