FISCO OGGI – Documento 15 dicembre 2017

Servizi Comunali Trattamento fine rapporto - TFR

18 Dicembre 2017

FISCO OGGI – Documento 15 dicembre 2017

Acconto sostitutiva sul Tfr: datori di lavoro allo sportello

 

FISCO OGGI

Acconto sostitutiva sul Tfr: datori di lavoro allo sportello

L’appuntamento riguarda quanti fungono da sostituto d’imposta, tenuti al versamento delle imposte dei dipendenti, chiamati a pagare l’anticipo del tributo sull’aumento del valore del fondo

 

Datori di lavoro chiamati allo sportello per il versamento dell’acconto sui rendimenti delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate nelle casse dell’azienda al 31 dicembre 2016.  
F24 alla mano, con l’indicazione del codice tributo “1712”, quanti fungono da sostituto d’imposta per i propri dipendenti sono tenuti a versare il 90% dell’imposta sostitutiva dell’Irpef entro il prossimo lunedì 18 dicembre (la scadenza naturale sarebbe il 16 dicembre, ma quest’anno cade di sabato e, quindi, “slitta” al primo giorno lavorativo successivo).
Il saldo, per il quale andrà utilizzato il codice tributo “1713”, dovrà essere versato entro il 16 febbraio 2018.
 
Chi deve fare il versamento
Non tutti i datori di lavoro devono provvedere al versamento dell’acconto della imposta sostitutiva dell’Irpef ordinaria sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto per l’anno d’imposta 2017.
Si tratta, infatti, dei soli datori di lavoro che sono anche sostituti d’imposta per i propri dipendenti, poiché solo in quanto tali devono effettuare il versamento.
Restano esclusi dall’adempimento i datori di lavoro domestici, coloro, cioè, che hanno alle proprie dipendenze colf, badanti e baby sitter, perché in questo caso è il lavoratore stesso che deve provvedere al versamento direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui riscuote la liquidazione, indicando nel modello F24 il codice tributo “1714”.
Le aziende che hanno iniziato ad assumere nel corso del 2016 possono saltare l’acconto e versare direttamente il saldo il 16 febbraio del prossimo anno, oppure determinare l’acconto con il metodo previsionale, mentre quelle che hanno aperto i battenti nel 2017 non devono fare alcun versamento poiché non c’è ancora accantonamento di Tfr su cui calcolare la sostitutiva.
 
Infine, va ricordato che per quanti aderiscono a una forma pensionistica complementare non si procede all’applicazione dell’imposta sostitutiva dal momento che questi lavoratori risultano privi di trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.
La legge finanziaria del 2007 ha imposto ai datori di lavoro con almeno 50 dipendenti lo smobilizzo forzoso del Tfr, dal momento che non hanno alcuna possibilità di conservare il Tfr in azienda; nel caso in cui i dipendenti non abbiano aderito alla previdenza integrativa, i datori di lavoro devono indirizzare il Tfr a un fondo tesoreria dello Stato gestito dall’Inps e, poiché non amministrano il trattamento di fine rapporto dal 2007 in poi, devono versare la sostitutiva solo per quanto riguarda la rivalutazione delle quote accantonate al 31 dicembre 2006.
 
Quando una società si scinde o si fonde
Esiste poi il caso particolare riguardante la fusione (o la scissione) di società che comporta l’estinzione dei soggetti già esistenti; in questo caso al versamento dell’acconto (e del saldo) dell’imposta sostitutiva devono provvedere:

  • dagli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione

  • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

     Nel caso in cui, invece, le operazioni non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, i versamenti dovranno essere effettuati:

  • dal soggetto originario, per quanto riguarda il personale per il quale non c’è passaggio presso altri datori di lavoro

  • dal datore di lavoro presso il quale avviene, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

    Come calcolare la rivalutazione
    L’articolo 2120 del codice civile prevede che il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari, e comunque non superiore, all'importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. Il Tfr, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con l’applicazione di un tasso fisso costituito dell’1,5% e da uno variabile dato dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (nello specifico dicembre 2106). La rivalutazione va eseguita alla fine di ciascun anno, o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In questo ultimo caso, l’indice Istat è quello del mese in cui è terminato il rapporto di lavoro.
     
    Due sono le modalità possibili per il pagamento
    Per il versamento dell’acconto di dicembre sono due i criteri di calcolo adottabili e il datore di lavoro può scegliere liberamente l’uno o l’altro: storico e previsionale.
    Nel caso in cui si opti per il metodo storico vengono utilizzati i dati contabili consuntivi e l’importo si determina facendo riferimento alle rivalutazioni maturate nell’anno precedente (in questo caso 2016), tenendo conto anche delle rivalutazioni del Tfr eventualmente corrisposte nel corso del 2017 a lavoratori dimissionari o licenziati. L’acconto viene, quindi, calcolato applicando l’aliquota del 17% sul 90% del valore delle rivalutazioni.  Se non si sono verificati licenziamenti o dimissioni nel 2017, il versamento è lo stesso di quello effettuato nel 2016 ridotto del 10%.
     
    Qualora, invece, il datore di lavoro propenda per il metodo previsionale dovrà determinare presuntivamente l’acconto applicando l’aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso del 2017, prendendo come base imponibile il Tfr maturato al 31 dicembre 2016 riguardante i dipendenti ancora al lavoro al 30 novembre 2017. Per determinare il calcolo della percentuale di rivalutazione occorre utilizzare l’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di dicembre 2016 (1,97530374%).
    Nel caso di lavoratori cessati dal servizio prima del 30 novembre l’acconto si determina nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sul rendimento del Tfr al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
     
    Pagamento con l’F24
    Dopo aver effettuato tutti i calcoli, non resta che procedere al versamento dell’acconto del 90% dell’imposta sostitutiva.
    Sul modello F24 andrà indicato nella sezione “Erario” il codice tributo “1712”; va ricordato, inoltre, che per questo versamento è consentito effettuare la compensazione del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi. Inoltre si può utilizzare il credito d’imposta che si è costituito in seguito al prelievo straordinario Irpef sui Tfr negli anni 1997 e 1998.
     

    Lilia Chini

    pubblicato Venerdì 15 Dicembre 2017

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