Affidamento progettazione entro il 31/12/2021progetti da finanziare con i fondi del PNRR

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
15 Dicembre 2021

In questi giorni l'argomento principale risulta essere quasi esclusivamente quello dell'affidamento della progettazione entro il 31/12/2021 dei progetti da finanziare con i fondi del PNRR .

Ci troviamo a fine anno e le variazioni di bilancio da poter apportare sono veramente limitate essendo anche trascorso il 30/11, termine ultimo per apportare variazioni al bilancio di Previsione corrente, salvo i casi di spese finanziate totalmente da entrate specifiche.

Ai fini dell'affidamento della progettazione nei convegni a cui hanno partecipato i tecnici e gli organi politici sono apparse delle slide con l'indicazione:

" Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è consentito dare avvio alle procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo."

Per quanto riguarda i fondi del PNRR, che per lo scrivente comune si aggirano intorno ai 900.000 euro, il sottoscritto ritiene che lo stanziamento di Bilancio per i lavori possa essere previsto direttamente nel Bilancio di Previsione 2022-2024 senza apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2021, ma rimane il dubbio per il rilascio del visto contabile per l'affidamento della progettazione definitiva - esecutiva .

Pertanto si chiede :

1) se ritiene corretto prevedere lo stanziamento dell'opera nel bilancio 2022-2024 anche perché il progetto sarà approvato con delibera di Giunta indicativamente nel mese di Marzo 2022

2) l'affidamento della progettazione esecutiva può essere effettuato  "dicendo che i costi saranno previsti all'interno dell'opera che sarà approvata nel corso dell'esercizio finanziario 2022 e per la quale sarà previsto apposito codice di bilancio " ?

3) oppure quale alternativa suggerisce per risolvere il problema dell'affidamento della progettazione  definitiva ed esecutiva, possibilmente senza tornare in consiglio comunale per approvare la variazione di Bilancio visto che  ormai l'anno è giunto al termine ?

Risposta

Il richiamato comma 5 dell’articolo 1 del d.l. n. 32/2019, convertito nella legge n. 55/2019 (il cui testo va considerato unitamente al precedente comma 4,recentemente modificato dall’articolo 52 del d.l. n. 77/2021, che ne ha prorogato la validità fino al 2023) rappresenta una deroga rispetto alle regole generali che prevedono la necessità della copertura finanziaria dell’importo complessivo delle spese di investimento fin dal momento dell’attivazione del primo impegno (paragrafo 5.3.3 del principio contabile applicato n. 4/2) e di quelle relative alla registrazione contabile delle spese di progettazione (paragrafo 5.3.12): tale deroga, che consente gli affidamenti relativi alla progettazione anche in assenza della copertura finanziaria dell’intervento programmato, richiede pur sempre che la spesa relativa alla progettazione trovi effettiva copertura in bilancio.

Certamente la previsione dello stanziamento dell’opera nel bilancio 2022-2024 appare formalmente corretta, ma non risulta idonea a risolvere il problema prospettato, in quanto non appare ammissibile quanto esposto al punto n. 2), poiché l’obbligazione derivante dall’affidamento dell’incarico di progettazione deve essere subito registrata nelle scritture contabili, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza (principio contabile generale n. 16; articolo 183, comma 5, del TUEL).

Per ovviare alla situazione prospettata nel quesito (affidamento dell’incarico di progettazione entro il 31 dicembre p.v.), e considerando che dalla documentazione di concessione del contributo si dovrebbe ricavare (si è usato il condizionale, in quanto non si è a conoscenza di detta documentazione) che la esigibilità del contributo stesso ricade nel 2022, e cioè nella seconda annualità del bilancio triennale 2021-2023, si ritiene che debba procedersi a disporre una variazione di bilancio - variazione da effettuarsi a norma dell’articolo 175, comma 3, lettera a), del TUEL, possibile fino alla data del 31 dicembre - per iscrivere nell’esercizio 2022 del bilancio in corso le previsioni, di entrata e di spesa, dei fondi assegnati al comune in attuazione del PNRR (con contestuale modifica al Programma triennale delle opere pubbliche per inserirvi l’intervento previsto dal PNRR), per poi procedere:

  1. all’accertamento dell’entrata; al riguardo si tenga conto che il comma 4 dell’articolo 15 del d.l. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, recante Governace del PNRR e semplificazione delle procedure, stabilisce che gli enti “” ... possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti nella delibera di riparto o di assegnazione “”. Questa norma rappresenta una deroga al principio contabile applicato n. 4/2, in quanto anticipa il momento in cui è possibile contabilizzare l’accertamento di entrata, e conseguentemente permette di impegnare fin da subito la spesa (o di costituire, ricorrendone i presupposti, il fondo pluriennale vincolato di spesa): ovviamente tale accertamento, in applicazione del principio di esigibilità, andrà imputato nel bilancio 2022;
  2. all’affidamento dell’incarico: anche il corrispondente impegno andrà registrato nell’esercizio 2022, trattandosi di spesa relativa alla prestazione di un servizio (la progettazione), che pertanto diventerà esigibile con la avvenuta esecuzione della prestazione, e quindi nel 2022.
     
    11 dicembre 2021         Ennio Braccioni
     

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