Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiIl comune ha vinto una causa contro una società in liquidazione (ma di fatto da diverso tempo non operativa). È pervenuto l'avviso dell'agenzia delle entrate per il pagamento (in via solidale) dell'imposta di registro della sentenza. Poiché l'importo dell'imposta è particolarmente elevato e, stante l'assoluta improbabilità che controparte paghi l'imposta di registro, si chiede se l'ente possa beneficiare, e come, di rateizzazione o altro strumento di dilazione del pagamento.
Dall’analisi delle norme che regolano l’imposta di registro si rileva che l’art. 55 del D.P.R. n. 131/86 (T.U. imposta di registro) prevede che “Il pagamento…deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione”.
Nel caso dell’imposta di registro, quindi, la mancata corresponsione dell’imposta richiesta entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell’atto impositivo, comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’imposta non versata. Da ciò consegue che, per le pretese impositive che vertono l’imposta di registro, il “concessionario per la riscossione” prenderà in carico una somma comprendente, nei casi di mancato pagamento nei termini del tributo dovuto, una sanzione pari al 30% dell’importo non versato. Peraltro, queste ultime sanzioni non possono essere oggetto di definizione agevolata e potrebbero essere fonte di responsabilità erariale per le maggiori somme corrisposte.
Ove il contribuente opti, invece, per non impugnare l’atto impositivo relativo a tale tributo continuerà a ricevere la “normale” cartella esattoriale.
Solo a seguito della iscrizione a ruolo e della conseguente notifica della cartella di pagamento il contribuente potrà richiedere all’ente di riscossione la rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/73. Ove invece il contribuente abbia ricevuto l’avviso di liquidazione, qualora intendesse prestare acquiescenza dovrebbe farlo secondo quanto prescritto dalla legge per tale istituto deflativo del contenzioso.
In relazione all’istituto dell’acquiescenza, la normativa di riferimento è quella di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 218/1997: numero di rate: per importi < € 50.000, massimo 8 rate trimestrali di pari importo; per importi > € 50.000, massimo 16 rate trimestrali di pari importo. Rate successive alla 1^: la scadenza ricade sempre nell’ultimo giorno di ciascun trimestre che decorre dal termine previsto per il versamento della prima rata. Decorso interessi di dilazione: giorno successivo al termine di versamento della prima rata (indipendentemente dalla data d’esecuzione del pagamento).
Quindi, oltre alla rateizzazione concessa dall’istituto dell’acquiescenza (per massimo 8 rate), è possibile accedere alla rateizzazione prevista per le ordinarie cartelle di pagamento, quando ricevute, fermo restando un profilo di responsabilità erariale per le maggiori somme corrisposte (ad esempio le sanzioni e gli interessi di mora).
Ciò detto, non sembra (ma la questione è controversa, sebbene la “normativa Covid” abbia aperto alla rateizzazione dell’imposta di registro tout court) che la procedura seguita dall'ufficio impositore sia di ostacolo alla richiesta, da parte del contribuente, della rateazione anche in assenza dell'iscrizione a ruolo e in aggiunta all’acquiescenza. Pertanto, in pendenza del termine di 60 giorni entro il quale procedere al pagamento, si può suggerire di indirizzare l'istanza di rateazione al competente Ufficio del registro, avendo cura di seguire la pratica onde evitare la scadenza del termine e il conseguente rischio di applicazione della sanzione del 30% per ritardato pagamento.
Diversamente, è possibile attendere la ricezione della relativa cartella esattoriale per poi accedere alla consueta procedura di rateizzazione; in tal caso, però, occorre però prestare una particolare attenzione nella costruzione dell’impianto motivazionale che verrà seguito nella stesura futura determina dirigenziale per giustificare il pagamento delle maggiori somme. Inoltre, il Comune dovrà attivarsi per il recupero delle somme dalla parte soccombente in sentenza.
13 dicembre 2021 Elena Conte
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