Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiVisto che il Pef è stato predisposto e approvato dal Consiglio di Bacino e validato da Arera, perché l’Ente non può limitarsi ad effettuare una presa d’atto di quanto già approvato in sede di deliberazione delle tariffe Tari, senza per forza fare un'apposita delibera di approvazione?
Il Pef 2020 è stato approvato da deliberazione dell'ETC (Consiglio di Bacino) e lo stesso ha trasmesso al ns. Ente la delibera di tale approvazione in data 23/12/2020 a mezzo pec. A tale data non è stato possibile convocare un C.C. nel ns. Ente per procedere con l'approvazione del PEF 2020.
Il nostro Ente si era avvalso della facoltà di confermare anche per l'anno 2020 le tariffe approvate nel 2019, pertanto non è stato necessario procedere con l'approvazione di tariffe Tari per il 2020.
Nel 2021, sia in fase di approvazione tariffe Tari che nella delibera di approvazione del PEF 2021, abbiamo preso atto del PEF 2020 che era stato approvato dall'ETC e che era stato trasmesso al ns. Ente a seguito della loro approvazione, mediante pec datata 23/12/2020.
Visto che nel 2020 non c'era da deliberare le tariffe TARI perché avevamo confermato quelle del 2019, era indispensabile approvare con delibera di CC.. il Pef approvato dall'ETC, o la semplice presa d'atto in corso del 2021 può ritenersi sufficiente?
Per rispondere al quesito occorre fare una distinzione:
10 dicembre 2021 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1302, sintomo n. 1387
Contabilità Accrual - PNRR Riforma 1.15 Ragioneria Generale dello Stato – 19 maggio 2025
AGID – Determinazione 24 aprile 2025, n. 65 (Comunicato in GU Serie Generale n.114 del 19-05-2025)
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Ministero dell’Interno – 14 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: