Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiNel 2010 una ditta di Autotrasporti ha presentato – sottoscrivendola - una dichiarazione di occupazione per un D7 (Capannone Artigianale) dettagliando le superfici occupate come segue:
Da verifiche in corso è emerso che l’area di 996 mq era in realtà la somma del capannone e dell’area esterna.
Trattandosi di evidente errore l’Ente scrivente propone al contribuente di presentare richiesta di rimborso per i 996 mq pagati in più nell’ultimo quinquennio (quindi dall’anno 2016).
A questo punto la Ditta di Autotrasporti avanza un’ulteriore richiesta di rimborso inerente anche i 537 mq di cortile che però, stante l’attività di autotrasporto esercitata, il Comune ritiene “area operativa” utilizzabile per il parcheggio dei mezzi posseduti (come già comunicato a mezzo Fax nel 2011 mediante l’invio della sentenza della Corte di Cassazione N.20359 del 27/09/2007).
Il contribuente però insiste in quanto ritiene che l’area scoperta è sempre stata utilizzata soltanto come cortile e come area manovra.
Chiedo Vs. parere in merito.
La citata sentenza di Cassazione afferma correttamente che sono escluse dalla tassazione le aree scoperte non operative; concetto tra l’altro ribadito esplicitamente nella norma TARI.
Il problema applicativo è però individuare se l’area in questione possa essere considerata operativa o pertinenziale. Sono operative le aree dove il titolare svolge la sua attività. Nel caso in esame vedo difficile affermare che l’attività esercitata dal titolare (autotrasporto) avvenga sulle aree esterne, anche se adibite a deposito dei camion. Per tale assunto le aree esterne devono essere escluse dalla tassazione.
Tuttavia, se il contribuente ha sempre accettata, pagando, la situazione liquidata, si consiglia di rettificare la dichiarazione dall’anno in corso senza procedere al rimborso per acquiescenza del contribuente all’avviso di pagamento ricevuto.
10 dicembre 2021 Luigi D’Aprano
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