Sul condono edilizio e i piani di recupero urbanistico
T.a.r. per il Lazio, sezione II-bis - Sentenza 14 aprile 2025, n. 7286
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiAd un agente di P.M. che deve versarci degli importi per il mancato preavviso delle dimissioni possiamo trattenere quanto dovutoci dalle somme che dobbiamo versare al Fondo Perseo Sirio relative alla previdenza integrativa (violazioni del codice della strada art. 208)?
Il Fondo Pensione Perseo è il Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e della Sanità.
È finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio ai sensi del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, per i pubblici dipendenti e ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, per i dipendenti privati.
Il Fondo è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 luglio 1999, e dei seguenti contratti collettivi di lavoro:
L’art. 11, comma 10 del Decreto n. 252/2005 istabilisce che:
L’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005 prevede quindi che “la posizione di previdenza complementare è intangibile nella fase di accumulo”. Ciò significa che il montante che si versa al fondo pensione (Tfr e contributi) non è assoggettabile né a sequestro né a pignoramento, né è cedibile da parte dell’interessato. Durante tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio del fondo pensione e, dunque, non sono più nelle disponibilità dei soggetti iscritti. Le prestazioni, invece, sia in rendita che in capitale, liquidate dai fondi pensione sono soggette agli stessi limiti previsti in materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni pubbliche (cfr. DPR 180/1950 e successive modifiche). Lo stesso vale per le anticipazioni chieste per spese sanitarie. Nelle ipotesi suddette l’importo pignorabile è pari ad 1/5 del totale.
La differenza tra intangibilità e “aggredibilità delle somme” va rintracciata – secondo la costante linea interpretativa suggerita dall’Autorità di vigilanza sui fondi pensione (Covip) – nella presenza di una richiesta di prestazione (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica) avanzata dall’iscritto o da altro soggetto dotato di legittimo mandato al riscatto che rende cedibili, sequestrabili e pignorabili le somme nei limiti di legge sopra menzionati.
Ne risulterebbe che il montante che si versa al fondo pensione non è assoggettabile né a sequestro né a pignoramento e neppure è cedibile per volontà dell’interessato. Infatti, in tale periodo (di accumulo), le somme fanno parte del patrimonio del Fondo Pensione e non già del patrimonio dell’interessato-debitore, il quale quindi non può né liberamente disporne né vedersele aggredite dai creditori.
Diverso è il caso in cui il datore di lavoro decida di trattenere le somme da versare al Fondo, prima che confluiscano nella gestione integrativa; in tal caso si suggerisce di motivare l’azione di recupero con la responsabilità erariale/patrimoniale che potrebbe manifestarsi in caso di mancato introito della richiamata indennità.
10 dicembre 2021 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4013, sintomo n. 4124
T.a.r. per il Lazio, sezione II-bis - Sentenza 14 aprile 2025, n. 7286
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