Recupero importo mancato preavviso

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
13 Dicembre 2021

Ad un agente di P.M. che deve versarci degli importi per il mancato preavviso delle dimissioni possiamo trattenere quanto dovutoci dalle somme che dobbiamo versare al Fondo Perseo Sirio relative alla previdenza integrativa (violazioni del codice della strada art. 208)?

Risposta

Il Fondo Pensione Perseo è il Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e della Sanità.

È finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio ai sensi del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, per i pubblici dipendenti e ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, per i dipendenti privati.

Il Fondo è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 luglio 1999, e dei seguenti contratti collettivi di lavoro:

  • per il personale del comparto Regioni e Autonomie locali: CCNL 1/4/1999; CCNL 14/9/2000 e seguenti;
  • per i dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali: CCNL 23/12/1999; CCNL 12/2/2002;
  • per il personale del comparto Sanità: CCNL 7/4/1999; CCNL Integrativo 20/9/2001; CCNL 20/9/2001.

L’art. 11, comma 10 del Decreto n. 252/2005 istabilisce che:

  • durante la fase di accumulo la posizione individuale non è aggredibile;
  • le prestazioni pensionistiche (capitale o rendita)  e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nei limiti di un quinto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di pensioni;
  • i riscatti e le anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa ed ulteriori esigenze sono totalmente cedibili, sequestrabili e pignorabili.

L’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005 prevede quindi che “la posizione di previdenza complementare è intangibile nella fase di accumulo”. Ciò significa che il montante che si versa al fondo pensione (Tfr e contributi) non è assoggettabile né a sequestro né a pignoramento, né è cedibile da parte dell’interessato. Durante tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio del fondo pensione e, dunque, non sono più nelle disponibilità dei soggetti iscritti. Le prestazioni, invece, sia in rendita che in capitale, liquidate dai fondi pensione sono soggette agli stessi limiti previsti in materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni pubbliche (cfr. DPR 180/1950 e successive modifiche). Lo stesso vale per le anticipazioni chieste per spese sanitarie. Nelle ipotesi suddette l’importo pignorabile è pari ad 1/5 del totale.

La differenza tra intangibilità e “aggredibilità delle somme” va rintracciata – secondo la costante linea interpretativa suggerita dall’Autorità di vigilanza sui fondi pensione (Covip) – nella presenza di una richiesta di prestazione (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica) avanzata dall’iscritto o da altro soggetto dotato di legittimo mandato al riscatto che rende cedibili, sequestrabili e pignorabili le somme nei limiti di legge sopra menzionati.

Ne risulterebbe che il montante che si versa al fondo pensione non è assoggettabile né a sequestro né a pignoramento e neppure è cedibile per volontà dell’interessato. Infatti, in tale periodo (di accumulo), le somme fanno parte del patrimonio del Fondo Pensione e non già del patrimonio dell’interessato-debitore, il quale quindi non può né liberamente disporne né vedersele aggredite dai creditori.

Diverso è il caso in cui il datore di lavoro decida di trattenere le somme da versare al Fondo, prima che confluiscano nella gestione integrativa; in tal caso si suggerisce di motivare l’azione di recupero con la responsabilità erariale/patrimoniale che potrebbe manifestarsi in caso di mancato introito della richiamata indennità.

10 dicembre 2021         Elena Conte

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4013, sintomo n. 4124

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