massima
Gli interessi moratori vanno computati dalla data in cui è giuridicamente configurabile una mora del debitore nel pagamento di un credito della P.A. assistito dai caratteri di liquidità ed esigibilità, e quindi, nel caso di specie, dalla data di scadenza del termine di pagamento fissato nel provvedimento di rideterminazione finale dell’oblazione e del contributo di costruzione dovuti dall’intimata. Prima di questa data non è giuridicamente configurabile alcuna mora del debitore, dal momento che i precedenti provvedimenti dell’amministrazione di determinazione delle somme dovute erano stati annullati, in quanto illegittimi, prima in sede in sede giurisdizionale e poi dalla stessa amministrazione resistente, in autotutela.
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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