Mandati per pagamenti ex DPCM 24 Settembre 2020

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
10 Dicembre 2021

Per quanto riguarda  i pagamenti relativi al DPCM del 24 Settembre 2020 (Fondo di sostegno alle attività economiche e commerciali) in alcuni casi ho dovuto effettuare i pagamenti all’Inps poiché l’impresa non era in regola con i versamenti previdenziali. Il pagamento è stato effettuato a mezzo modello F/24 con la creazione di un  provvisorio uscita in tesoreria.

In questo caso come posso tecnicamente impostare il mandato in modo da avere il dato corretto sul modello 770 quadro SF e sulla certificazione da inviare all’impresa?

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Risposta

Nel d.p.c.m. 24 settembre 2020 (Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022) le azioni finanziabili attraverso il fondo erano quelle di cui al comma 2 dell’articolo 4 e cioè:

  1. erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
  2. iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Nel merito, è utile ricordare che, in occasione della conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, avvenuta con la legge 18 dicembre 2020, n. 176, il legislatore ha inserito l’articolo 10-bis (entrato in vigore il 25 dicembre 2020) che fissa il principio per cui i contributi di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza COVID-19 alle imprese non concorrono alla formazione del loro reddito imponibile e quindi, non essendo soggetti a IRES, gli stessi contributi non devono nemmeno subire la ritenuta d’acconto del 4%.

Sul punto è intervenuta anche una risposta dell’Agenzia delle Entrate in data 15 marzo 2021 all’interpello n. 173/2021, nella quale viene ribadito che il legislatore ha riconosciuto ai contributi erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la non concorrenza a tassazione e pertanto l’importo trattenuto a titolo di ritenuta deve essere restituito direttamente dal sostituto d’imposta che potrà recuperare il relativo importo come credito in compensazione in F24;

Nel caso proposto, i mandati vanno predisposti a favore dei beneficiari dei contributi avendo cura di modificarne il quietanzante (INPS F24), in modo da avere simmetria tra il beneficiario del contributo e i successivi adempimenti fiscali, ponendo attenzione a quanto segnalato in premessa.

7 dicembre 2021           Paolo Dolci

 

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