Il familiare extracomunitario del cittadino dell’unione europea

Servizi Comunali Stranieri

IL FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO DEL CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA

Roberta Mugnai

15 dicembre 2017

La direttiva europea 2004/38/CE “Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” recepita in Italia con decreto legislativo n.30/2007 si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione Europea che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza ed ai familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino medesimo.

Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente ai cittadini dell'Unione (e, di conseguenza, ai suoi familiari anche extracomunitari) e non dipende dall'aver completato le formalità amministrative.

Naturalmente il familiare che accompagna o raggiunge in Italia un cittadino comunitario deve  documentare l’esistenza del suo diritto al soggiorno ossia la sua qualità di familiare.

Ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.30/2007 è familiare di cittadino comunitario: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

I cittadini dell’Unione possono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità; devono solo possedere un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

La stessa modalità vale anche i familiari che non sono cittadini comunitari e che possono soggiornare in Italia con il solo possesso del passaporto in corso di validità fino a tre mesi senza condizioni o formalità.

Invece, ai sensi dell’art. 8 Direttiva n. 2004/38/CE: “… per soggiorni di durata superiore a 3 mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti”. Lo Stato italiano, in attuazione di questo disposto, ha previsto la registrazione anagrafica, infatti, ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. n. 30/2007 “Formalità amministrative per i cittadini U.E. ed i loro familiari”: “Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a 3 mesi, si applicano la legge anagrafica (L. n. 1228/1954), ed il relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 223/1989)”.


Scritto il 15/12/2017

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