Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta di Daniele Conforti - Consulente del lavoro
QuesitiUn dipendente in quiescenza ha richiesto presso questo ufficio le buste paga dal 1991 al 2020 (tutta la sua vita lavorativa), si precisa che dal 1991 al 1998 la ragioniera che mi precedeva portava una contabilità manuale ed è impossibile trovare i cedolini in quanto abbiamo fatto da poco un trasloco, dal 1998 al 2015 ha chiesto una seconda copia dei cedolini, dopo nel 2016 è stato attivato il portale del dipendente. Si chiede se è mio obbligo consegnare di nuovo le buste paga e fino a che anno a ritroso nel tempo l'Ente è obbligato a conservare le buste paga.
Il datore di lavoro è tenuto alla consegna del prospetto paga che contenga quanto indicato dall’art. 1 della Legge n. 1/1953 e quindi l’indicazione del nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono la retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute (Vademecum Ministero del Lavoro 2008 – risposta A23 e A39). L’invio a mezzo e-mail del documento assolve l’obbligo di consegna. Se il datore di lavoro ha già assolto all’obbligo di consegna del prospetto paga non è obbligato a consegnarlo nuovamente.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il prospetto paga per la durata di 5 anni dalla data dell’ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
2 dicembre 2021 Daniele Conforti
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3999, sintomo n. 4110
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: