Reiscrizione alle liste elettorali

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
03 Dicembre 2021

Si chiede parere, in merito alla corretta gestione della posizione elettorale di un cittadino cancellato dalle liste elettorali: nel mese di maggio 2017 questo ufficio riceve dalla Corte d'appello comunicazione ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 223/1967 che in data 22/01/2016 la medesima corte d'appello ha emesso la seguente decisione irrevocabile il 20/12/2016: omissis..... Dispositivo reclusione anni 3 e mesi 4 Pene accessorie interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Pertanto questo ufficio ha provveduto alla cancellazione dalle liste elettorali alla prima revisione utile del 2017 calcolando la fine cancellazione 20/12/2021 per i 5 anni di interdizione dai pubblici uffici al quale andrebbe aggiunto il periodo reclusione. Questo ufficio in data 04/10/2021 ha richiesto alla Corte d'appello ufficio esecuzione penale un certificato di esecuzione di pena detentiva e la corte d'appello ha trasmesso la nota che si allega evidenziando solo l'interdizione dai pubblici uffici e allegando un estratto della sentenza.

Sulla base di cio' questo ufficio può provvedere alla reiscrizione nelle liste elettorali con la prossima revisione dinamica straordinaria di gennaio o risulta necessario e propedeutico richiedere ulteriori informazioni anche alla Questura di competenza ed un nuovo casellario aggiornato?

Risposta

La perdita del diritto elettorale si verifica nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

 

La pena accessoria produce infatti il proprio effetto, relativamente alla perdita della capacità elettorale, dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva e in caso di reclusione o di sottoposizione a misura di sicurezza detentiva oppure di sottrazione volontaria alla esecuzione della pena da parte del condannato, in una fase successiva al passaggio in giudicato; l’effetto prosegue nel tempo: i termini dell’interdizione temporanea cominciano quindi a decorrere dal giorno in cui è terminata l’esecuzione della pena.

 

A livello operativo pertanto l’ufficiale elettorale dovrà provvedere alla cancellazione dalle liste elettorali per cause ostative con la prima revisione dinamica (ordinaria o straordinaria) utile successiva al ricevimento della comunicazione (come correttamente è stato fatto)

 

L’interessato viene interdetto dalla data del passaggio in giudicato e resta in tale condizione, quantomeno per il tempo indicato in sentenza. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

 

E’ corretto procedere alla reiscrizione nelle liste elettorali con la prossima revisione dinamica straordinaria, ma tale iscrizione è subordinata all’acquisizione di specifico provvedimento che preveda la riabilitazione del diritto elettorale.

30 novembre 2021            Roberto Gimigliano

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1938, sintomo n. 1969

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