Trasferimenti PNRR - Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2: modalità di erogazione delle risorse secondo priorità delle fonti di finanziamento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 9 giugno 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL’Ente nel corso del 2021 ha affidato la responsabilità del settore anagrafe al Sindaco risparmiando quindi la retribuzione di posizione da pagare al dipendente. Ora nella costituzione fondo risorse decentrate si vorrebbe utilizzare tale risparmio di spesa (sempre nei limiti del 2016) per aumentare le risorse a disposizione dei dipendenti. E' possibile?
Nel caso di riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio delle posizioni organizzative si determina una corrispondente possibilità di incremento delle risorse destinate al fondo risorse decentrate. Tale facoltà di implementazione è rimessa al confronto sindacale secondo la previsione dell’art. 5, comma 3, lettera g) CCNL 21.5.2018.
Sul tema è intervento anche l’ARAN che, con l’orientamento applicativo CFL38 dell’8.11.2018, ha confermato che non sussistono impedimenti contrattuali a che un ente riduca per un periodo definito, ad esempio per un anno, lo stanziamento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente, ampliando in tal modo le possibilità di incrementare, per quell’anno, le risorse del Fondo del personale (previo confronto sindacale, ai sensi dell’art.5, comma 2, lett.g), del CCNL del 21.5.2018 e utilizzando gli strumenti dell’art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018).
Secondo l’ARAN l’anno, successivo l’ente potrà ripristinare lo stanziamento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, senza necessità di ricorso alla contrattazione integrativa, come previsto dall’art.7, comma 3, lett. u), del CCNL del 21.5.2018. Infatti, l’intervento della contrattazione integrativa, sulla base della formulazione testuale della disciplina contrattuale, deve ritenersi necessario solo nell’ipotesi di incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative che vada al di là dell’ammontare complessivo di quelle che, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, sono state originariamente stornate dal fondo nell’anno 2018 (anno di partenza del nuovo fondo ex art.67 del CCNL del 21.5.2018 ) e sono state vincolate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
29 novembre 2021 Angelo M. Savazzi
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