Allegati al rendiconto

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
01 Dicembre 2021

In seguito alla rettifica degli allegati al rendiconto, si chiede gentilmente se sulla BDAP bisogna ritrasmettere tutti gli allegati (comprese le delibere di approvazione del rendiconto e quella successiva di rettifica degli allegati) o se basta trasmettere solamente gli allegati rettificati.

Risposta

Nel caso in cui la rettifica al rendiconto non abbia interessato il valore complessivo del risultato di amministrazione si ritiene sufficiente trasmettere i soli allegati rettificati.

Infatti, in base alla FAQ 47/2021 di Arconet viene chiarito che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto e che il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP.

In aggiunta, si riporta quanto previsto dall’articolo 15-bis, in vigore dal 31 luglio 2021, del d.l. 77/2021 convertito dalla l. che consente, in ottica di semplificazione, anche di evitare il passaggio in Giunta comunale e/o Consiglio comunale.

1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l’ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”.

26 novembre 2021        Paolo Dolci

 

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