Dispersione ceneri funerarie

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
02 Dicembre 2021

Una cittadina residente nel comune x, vedova del sig. Tizio, deceduto nel comune di residenza x il 25.06.1921, successivamente cremato per espressa volontà del coniuge, come da testamento olografo e successivo affidamento urna cineraria, si presenta nel mio comune per  dispersione ceneri, come da volontà del deceduto il quale per motivi affettivi  desiderava la dispersione  nella nostra montagna.

Chiedo: chi deve provvedere autorizzazione dispersione ceneri? Io posso concedere il nulla osta? Non so come istruire correttamente la pratica.

Risposta

Si premette che appare poco plausibile che si presenti in comune la vedova di un soggetto deceduto in data 25.06.1921 ma tant’è e comunque il dato non influisce sul contenuto della risposta.

Si aggiunge inoltre che un testamento olografo è lo strumento principe per raccogliere le volontà di un defunto per cui la veicolazione dei desiderata appare garantita da una corretta modalità di agire.

Ciò detto, la legge della Regione Abruzzo n° 41/2012 regolamenta la pratica della cremazione; in particolare, l’assetto normativo prevede che l'autorizzazione alla cremazione sia rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei parenti.

Inoltre, per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è necessario seguire un iter burocratico che è possibile così sintetizzare:

  • la domanda può essere presentata al Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso, al Comune di residenza del defunto, nel caso in cui il decesso sia avvenuto in un’altra Regione, oppure al Comune dove sono già state tumulate le ceneri;
  • le ceneri possono essere disperse nei luoghi autorizzati dal Comune che rilascia l'autorizzazione e, generalmente, può avvenire in un’area cimiteriale apposita, in un’area privata e in natura, ad esempio in mare, oltre mezzo miglio dalla costa;
  • la richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvede alla dispersione, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avrà luogo. Nel caso in cui il luogo sia fuori dal territorio comunale, l'Ufficio di polizia mortuaria informa il Comune di destinazione;
  • nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori dal territorio regionale, il Comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione.

Appare anche superfluo richiamare che la circostanza che la Legge n° 130/2001 consenta la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agirà dietro autorizzazione dell’ufficiale di stato civile.

In conclusione, data la limitatezza dell’efficacia delle leggi regionali in tema di cremazione, è convinzione condivisa tra gli operatori del diritto di settore che le autorizzazioni alle destinazioni atipiche delle ceneri (affido o dispersione) attengano sempre e solo all’autorità territoriale della località dove l’affido o la dispersione materialmente avverranno. 

29 novembre 2021        Elena Conte

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1935, sintomo n. 1966

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