Contabilizzazione FCDE (Fondo crediti dubbia esigibilità) dell'elemento perequativo della TARI
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta di Daniele Conforti - Consulente del lavoro
QuesitiIn riferimento all’elemento perequativo, per la Legge 104, intendendo i tre giorni mensili che vengono fruiti dai lavoratori aventi diritto, come è corretto comportarsi? E’ corretto paragonarlo al congedo straordinario ai sensi del D.lgs 151/2001 e pertanto trattenere l’importo per i numeri di giorni di assenza?
L’orientamento Aran CFL1 prevede:
“Sulla base delle previsioni dell’art.66 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’elemento perequativo rappresenta una specifica, autonoma e distinta voce retributiva, la cui corresponsione avviene una-tantum nell’arco di uno specifico e determinato periodo temporale.
Proprio per tale caratteristiche:
a) esso non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006; l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base;
b) non può neanche essere qualificato come “trattamento economico accessorio”; conseguentemente, si ritiene che non vada sottoposto alla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.”
Inoltre i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 sono permessi retribuiti che non riducono la 13esima e non riducono le ferie.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si è del parere che l’elemento perequativo non deve essere ridotto in caso di fruizione dei permessi giornalieri Legge 104.
25 novembre 2021 Daniele Conforti
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3988, sintomo n. 4099
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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