Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiCittadina comunitaria (Romania) cancellata dalla sua residenza da altro comune per irreperibilità vuole essere iscritta per residenza nel mio comune, mi esibisce un contratto come colf a tempo determinato per la durata di 3 mesi per un importo mensile di 700 euro e 25 ore settimanali, posso procedere all'iscrizione della sua residenza? Oppure serve un contratto a tempo indeterminato e non determinato come stanno procedendo alcuni miei colleghi di altri comuni?
Le norme cui fare riferimento:
Direttiva n. 2004/38/Ce Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
Pronunce della Corte di giustizia
D. lgs. 6.2.2007, n. 30 di recepimento della direttiva n. 2004/38/Ce, in materia di cittadini dell’Unione europea e loro familiari come modificato dal D. lgs. 28.2.2008, n. 32
D.L. 23.6.2011 n. 89 (conv. con modif. in L. 2.8.2011 n. 129) “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari
Direttive comunitarie e ministeriali
Circolari P.I 4 ARG.
La libertà di circolazione e soggiorno è un DIRITTO primario e individuale conferito a ciascun cittadino comunitario dal possesso della cittadinanza dell’Unione, le limitazioni e le condizioni per l’esercizio di tale diritto sono previste dal Trattato e dalle relative disposizioni applicative
Le indicazioni contenute nelle “Linee guida” sono state in parte già recepite con circolare del Min. interno – DCSD - n. 18 del 21 luglio 2009 la quale contiene chiarimenti:
a) sulla copertura dei rischi sanitari
b) sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno”
c)sull’iscrizione nel registro della popolazione temporanea
Formalità amministrative per i cittadini U.E. ed i loro familiari
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a 3 mesi, si applicano la legge anagrafica (L. n. 1228/1954), ed il relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 223/1989)
Diritto di soggiorno superiore a 3 mesi
E’ riconosciuto al cittadino dell’Unione che si trova in una delle seguenti CONDIZIONI
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1931, sintomo n. 1962
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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