Preliminarmente occorre rilevare che se in sede di regolamentazione dell’orario di servizio l’ente decide che all’interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese le giornate di festività infrasettimanale, le stesse non possono essere prese in considerazione ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale. Quindi, anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa.
Ogni valutazione o decisione in ordine alla eventualità di consentire comunque a tutto il personale turnista interessato di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva infrasettimanale è esclusivamente riconducibile all’autonomia gestionale dell’ente che dovrà assumersi ogni forma di responsabilità in ordine alla interruzione del servizio istituzionale, pure in presenza di una organizzazione del lavoro per turni che l’ente ha adottato per garantire proprio la continuità del servizio, nel rispetto della regolamentazione contrattuale.
Al personale turnista che ordinariamente, in base al turno assegnato, presta la propria attività nell'arco della settimana, spetta l'indennità di turno disciplinata, per le varie tipologie di prestazioni (turno diurno, turno notturno, turno festivo e turno notturno-festivo), dall'art. 23 del CCNL del 21.5.2018. Tale indennità compensa il disagio derivante dall’articolazione in turni della prestazione lavorativa, la cui entità è determinata in relazione al momento di espletamento della prestazione lavorativa come segue:
- turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione individuale mensile;
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione individuale mensile;
- turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione individuale mensile.
La retribuzione individuale mensile di riferimento per il calcolo della maggiorazione del compenso orario, disciplinata dall’art. 10, comma 2, lett. c) del Ccnl del 9.5.2006, è costituita dal valore base corrispondente alla posizione economica attribuita inclusa la retribuzione individuale di anzianità, la retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
Al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell’ambito di un’organizzazione del lavoro per turni, spetta solo la maggiorazione prevista dal Ccnl con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale), anche di un riposo compensativo (cfr. orientamento applicativo ARAN RAL1973 del 9.4.2018).
Circa, invece, la determinazione del trattamento giuridico ed economico spettante per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, nel caso in cui l’ente abbia previsto un orario di servizio all’interno del quale per tutti i servizi e tutti gli uffici, (e dunque per tutto il personale, sia esso turnante sia non inserito in turnazione) sia esclusa la prestazione lavorativa nelle giornate di festività infrasettimanale, esso segue le seguenti regole:
- al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), deve essere applicata la disciplina dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000; (maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo);
- al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, debba essere applicata la disciplina dell'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; (equivalente riposo compensativo oppure compenso per lavoro straordinario festivo);
- al personale che, per particolari esigenze di servizio, (e, quindi, non come ordinario lavoro settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in giornata non lavorativa (normalmente il sabato, quando l'orario settimanale è articolato su cinque giorni) compete, ai sensi dell'art. 24, comma 3, la normale valorizzazione delle ore effettivamente effettuate, vuoi ai fini del completamento dell'orario d'obbligo vuoi ai fini delle eventuali prestazioni straordinarie.
La disciplina di cui sopra può trovare applicazione anche nei confronti del personale turnista quando questo, in via eccezionale, sia chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato. In tal caso, evidentemente, al lavoratore interessato non spetta l'indennità di turno, ma lo stesso ha diritto alla applicazione della disciplina del citato art.24.
Secondo gli orientamenti applicativi ARAN (CFL117c, RAL79) la corretta applicazione dell’istituto della turnazione di cui all’art. 23 del CCNL del 21.5.2018, l’orario di lavoro del personale inserito nell’organizzazione del lavoro per turni ricomprende necessariamente anche le domeniche (fermo restando l’obbligo di garantire al lavoratore che presta la sua attività di domenica il recupero del riposo settimanale in altro giorno, secondo il turno assegnato) e le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale. Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio.
24 novembre 2021 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3979, sintomo n. 4090