Referendum 2025: le indicazioni per l'ammissione di elettori al voto con procedura speciale
Ministero dell’Interno – 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Calo
QuesitiQuesto Ente sta espletando una procedura concorsuale per titoli ed esami.
L'art. 9 del bando AMMISSIONE CANDIDATI E PROVE DI CONCORSO così recita testualmente: “Le date ed i luoghi di svolgimento delle prove del concorso saranno comunicati esclusivamente tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Narni e sul sito Web istituzionali, non meno di 20 giorni prima dell’espletamento delle stesse”.
Questo Ente necessita in via eccezionale di effettuare una sessione suppletiva della prova scritta, espletata il giorno 18.11.2021, al fine di poter permettere ad alcuni candidati esclusi dalla stessa per mero errore materiale, di poterla sostenere.
Si chiede se, in via eccezionale, l’Ente può far sottoscrivere ai candidati interessati una dichiarazione di disponibilità a sostenere la prova scritta in data antecedente a quella che sarebbe formalmente prevista se si rispettasse il termine dei 20 giorni indicati dal Regolamento dei concorsi.
In definitiva, si chiede se tale prova scritta suppletiva possa essere sostenuta anche senza rispettare il termine dei 20 giorni di preavviso, previa formale autorizzazione dei candidati interessati.
Invero, l’art. 6 del DPR n. 487/1994 dispone che il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. In ogni caso, trattandosi di disposizione posta nell’interesse dei candidati e non a tutela di un interesse generale (cfr. TAR Firenze, sentenza n. 1509/2021, secondo cui è evidente che lo scopo di detta disposizione è nel senso di assicurare che i candidati siano convocati con un congruo preavviso alle prove di esame, al fine di poter essere posti nelle migliori circostanze per l’esecuzione e lo svolgimento delle stesse), si opina che ove gli stessi accettino incondizionatamente e senza riserva alcuna il termine indicato nel quesito, la prova suppletiva si possa svolgere in un termine inferiore a quello di venti giorni, termine abbreviato che, peraltro, non determinerebbe alcuna lesione a terzi.
23 novembre 2021 Eugenio De Carlo
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Ministero dell’Interno – 4 giugno 2025
ANAC – 29 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025)
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, 23 maggio 2025
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