Fondo anticipazioni liquidità

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
24 Novembre 2021

L'ente ha ricevuto nel 2013 un importo di euro 120.000 per anticipazione di liquidità e un'altra tranche nel 2015 per euro 132.000.

Nel 2019 l'importo a residuo del fal (al netto delle quote già pagate) era 224.000 circa.

Secondo nuova normativa l'ente non può più dividere l'importo restante in 30 anni, ma in 10, e finanziato da entrate correnti.

Per aiutare gli enti in disavanzo, il Ministero ha erogato nel 2021 al Comune un importo di 56.000 per coprire le prime tre annualità del fal.

Come va inserita la variazione di bilancio per evidenziare questa contabilizzazione e quali capitoli movimentare?

Inoltre si chiede come queste movimentazioni vadano riportate ai fini del prospetto dimostrativo 2021 e relativo allegato a/1 ed equilibri di bilancio.

Risposta

Tenendo conto che il contributo di cui al comma 1 dell’articolo 52 del d.l. n. 73/2021 è destinato alla riduzione del disavanzo, la corrispondente variazione di bilancio deve riguardare la iscrizione in entrata del contributo di 56.000 nel titolo 2 dell’entrata (E.2.01.01.01.001) e la iscrizione in spesa per pari importo come quota di ripiano del disavanzo di amministrazione.

Considerato che la quota annua costante, decorrente dall’esercizio 2021 per il ripiano del disavanzo, ammonta ad euro 21.500,00 circa (un decimo di 224,000,00 al netto della quota rimborsata nel 2020), il contributo di euro 56.000,00 assegnato nel 2021 permette nella prima annualità un maggiore ripiano del disavanzo, con ciò consentendo che tale maggiore ripiano, in quanto realizzato nel 2021, non venga applicato al bilancio degli esercizi successivi: conseguentemente nella spesa del bilancio 2022 non verrà iscritta nessuna quota di ripiano, mentre nel bilancio 2023 dovrà essere iscritta la parte non coperta con il contributo (56.000,00 - 21.500,00 - 21.500,00 = 13.000,00 circa), e le normali quote annuali di ripiano di euro 21.500,00 circa verranno previste nei successivi bilanci dal 2024 in poi.

Nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell’esercizio 2021 dovranno essere indicati due distinti accantonamenti:

a) il FAL ancora da rimborsare (al netto cioè della quota rimborsata nell’esercizio);

b) il minor accantonamento, corrispondente alla quota rimborsata nell’esercizio, ai sensi del comma 1-ter del ricordato articolo 52 del d.l. n. 73/2021 come “Utilizzo fondo anticipazione liquidità” (nuova posta da indicare negli "Altri accantonamento” come suggerito dall’ANCI nella nota del 23 luglio 2021), importo che sarà poi applicato alla prima annualità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo: tale applicazione non può però finanziare la rata di ammortamento dell’anticipazione, ma concorre, senza alcuna destinazione specifica, all’equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione, e troverà pertanto evidenza alla voce H del prospetto degli equilibri.

Relativamente alla compilazione dell’allegato a/1:

-  il FAL accantonato all’1.1.2021 andrà esposto nella colonna (a), mente nella colonna (d) andrà esposto (con il segno meno)  il minore accantonamento corrispondente alla quota rimborsata nell’esercizio: in tal modo nella colonna (e) risulterà l’importo accantonato in avanzo al 31.12.2021;

- il suddetto minor accantonamento andrà esposto nella sezione “Altri accantonamenti” nella colonna (d) con segno positivo, e conseguentemente risulterà come importo accantonato al 31.12.2021 nella successiva colonna (e); negli esercizi successivi tale importo andrà esposto anche nelle colonne (a) e (b).

22 novembre 2021        Ennio Braccioni

 

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