Schemi per bando di gara e contratto tipo per la gestione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica
Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Decreto direttoriale 16 maggio 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiNel mio Comune è stato affidato un servizio ad una ATI, il contratto con chi lo stipulo? inoltre per i pagamenti devono effettuare due distinte fatture?
Per quanto concerne il primo quesito, il contratto si stipula con l’impresa capo-gruppo, detta anche mandataria. Nella prassi avviene che tutti i partecipanti all’ATI conferiscano mandato collettivo con rappresentanza alla suddetta capogruppo; di conseguenza, è necessario esaminare l’atto costitutivo dell’ATI per individuare tale soggetto abilitato alla firma del contratto.
Per quanto concerne il secondo quesito e premesso che ATI e RTI sono due termini sostanzialmente identici, soccorre il principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la costituzione dell’RTI (ovvero, dell’ATI, vista la suddetta identità sostanziale) si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice degli appalti pubblici), non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ex art. 21 del DPR n. 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
Pertanto, ciascuna impresa dovrà emettere al Comune fattura elettronica per i lavori di sua competenza.
19 novembre 2021 Mario Petrulli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3829, sintomo n. 3884
Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Decreto direttoriale 16 maggio 2025
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
TAR Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 14 aprile 2025, n. 324
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: