Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiE’ pervenuto un accredito all'ente da un cittadino, lo stesso ha comunicato di aver per mero errore indicato l'iban del comune al posto dell'iban di una società privata alla quale doveva effettuare il bonifico ma che ha una denominazione sociale con all'interno il nome del Comune ed in tal modo anche con anagrafica errata pervenuto comunque il bonifico al comune. il cittadino chiede il rimborso di questo errato pagamento, non c'è nulla di discrezionale da parte dell'ente il quale deve procedere al solo rimborso di quanto erroneamente ricevuto, si chiede se stante la situazione sia possibile utilizzare per il rimborso i capitoli dei servizi conto terzi.
L’utilizzo delle partite di giro/servizi per conto terzi non appare corretto. Dal sistema contabile degli enti locali si ricava il principio della tassatività delle voci di entrata e di spesa inseribili in detti servizi, ed altrettanto chiaramente dalle pronunce della Corte de Conti si desume che l’errata inclusione nei servizi conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile; ciò significa che le entrate e le spese per servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile.
Le poste relative alla riscossione e al successivo rimborso della somma erroneamente versata al Comune debbono pertanto trovare allocazione nei normali titoli di bilancio: il corrispondente capitolo di rimborso verrà quindi codificato utilizzando la voce U.1.09.99.04.001 del piano dei conti (“Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso”) se l’introito della somma erroneamente viene contabilizzata nella parte corrente del bilancio (titolo 3), ovvero la voce U.2.05.04.04.00 (“Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso”) nel caso di riscossione tra le entrate in conto capitale.
Ovviamente nel caso in cui il bilancio non preveda uno specifico capitolo ove contabilizzare il rimborso, dovrà essere effettuata una variazione di bilancio per la istituzione dei necessari capitoli di entrata e di spesa (o variazione dei relativi stanziamenti, in caso di insufficienza degli stessi), fermo restando che la riscossione della somma, nelle more della variazione di bilancio, può essere effettuata anche in assenza di specifico capitolo di entrata (o meglio, con la istituzione di un capitolo avente stanziamento a zero sia per la competenza che per la cassa).
18 novembre 2021 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3828, sintomo n. 3883
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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