Sensibilizzazione e formazione dei cittadini sulla cybersicurezza: collaborazione tra DTD e ACN
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiDue cittadini stranieri (marocchino lui e statunitense lei) non residenti in Italia hanno contratto matrimonio nel nostro comune nel 2019. Ora richiedono di procedere con un accordo alla separazione/divorzio davanti all'Ufficiale di stato Civile. Entrambi non hanno alcuna residenza in Italia anche se sono momentaneamente domiciliati a Venezia.
E' possibile procedere?
La risposta possiamo trovarla nella giurisprudenza (Tribunale, Monza, sez. IV, sentenza 11/12/2018 e successivamente Cassazione).
La questione interessa soprattutto coniugi con nazionalità comune o di nazionalità diversa che per vari motivi si trasferiscono in uno Stato membro dell’Unione europea, spesso diverso da quello dove hanno contratto matrimonio.
Considerato l’intreccio tra diritto interno e diritto comunitario, può tornare utile ricordare la normativa di riferimento applicabile in materia, in cui rientra senza dubbio anche il Regolamento n. 1259/2010 richiamato dal Tribunale di Monza.
La legge n. 218/1995 regola, unitamente le Convenzioni Internazionali ratificate dall’Italia, ovvero quelle situazioni in cui è necessario definire quale diritto applicare.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15328 del 25 giugno 2010, hanno sottolineato come il concetto di residenza abituale debba essere inteso quale luogo in cui il soggetto ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi. La residenza, dunque, non deve essere intesa in senso meramente formale quale luogo anagrafico, quanto piuttosto quale residenza effettiva, da individuare nel luogo ove si svolge concretamente e continuamente la vita personale e lavorativa al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Il Regolamento n. 1259/2010, conosciuto anche come Roma III, all’art. 5 conferisce ai coniugi la facoltà di designare, per iscritto, la legge nazionale eventualmente applicabile in caso di separazione personale e divorzio, purché la legge prescelta rientri tra le seguenti:
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Per analogia con le decisioni prese da tribunali e Cassazione direi che la situazione di non residenza abituale non inficia la possibilità di procedere alla separazione dinnanzi all’ufficiale di stato civile.
18 novembre 2021 Roberto Gimigliano
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