Procedure concorsuali - Calcolo riserve.

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
19 Novembre 2021

Dovendo procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 3 unità, si chiede se, nel calcolo delle frazioni di riserva ex art. 1014 d.lgs. 66/2010, debbano essere considerate sia le quote maturate per un precedente concorso espletato 2 anni fa per una cat. C part-time 50% che per un'assunzione attraverso scorrimento di graduatoria di altro Ente al 75% (quindi una riserva totale di 0,60). Si chiede, inoltre, se la quota derivante dal concorso bandito per agente di p.m. (riserva 0,20) non ancora espletato vada anch'essa sommata o debba essere conteggiata separatamente solo per concorsi nell'ambito della polizia municipale.

Risposta

Le riserve si applicano a ciascun concorso bandito e se nell’ambito di un singolo concorso non possono operare integralmente danno luogo a frazioni di posto, che si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi banditi dalla medesima amministrazione, ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

Le riserve di posti necessariamente devono essere previste. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

  1. riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui all’art. 3 della Legge 68/1999 (“norme per il diritto al lavoro dei disabili”);
  2. riserva di posti a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
  3. riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

Le riserve di posti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Nel calcolo delle frazioni di riserva ex art. 1014 d.lgs. 66/2010, devono essere considerate le quote maturate per un precedente concorso e per gli eventuali scorrimenti di graduatoria di altro Ente, solo nella ipotesi che la relativa riserva non abbia potuto operare integralmente, dando luogo a frazioni di posto da cumulare con le successive riserve a valere con i successivi concorsi.

La riserva di posti per agente della polizia municipale va calcolata separatamente.

15 novembre 2021       dott. Angelo M. Savazzi

 

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